TITOLO PRIMO: L’ASSOCIAZIONE
Art. 1- Costituzione e denominazione.
E’ costituita l’Associazione “Gruppo di Animazione Lesionati Midollari” (la quale potrà usare anche la denominazione abbreviata G.A.L.M.) Associazione delle persone con lesione al midollo spinale di Verona e Provincia.
Art. 1 bis-Legge sul volontariato
Il G.A.L.M. agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n° 266
Art. 2- Sede.
Il G.A.L.M. ha la sua sede in Verona, Via Pancaldo n. 1.
Art. 3- Patrimonio.
Il patrimonio del G.A.L.M. è costituito da:
a) contributi dei soci;
b) contributi e finanziamenti di enti pubblici;
c) erogazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
d) donazioni o lasciti disposti da persone od enti;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.
Art. 4- Durata.
La durata dell’Associazione G.A.L.M. è illimitata, salvo il caso di scioglimento.
Art. 5- Scopi.
Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono:
a) nel limite del possibile il completo soddisfacimento delle persone con lesione al midollo spinale.
b) il loro completo reinserimento sociale;
c) il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile.
A tal fine il G.A.L.M. si propone le seguenti linee operative:
a) rappresentare i tetra-paraplegici di Verona e Provincia, nelle loro esigenze ed aspirazioni, e ciò in tutte le sedi ritenute utili e con ogni atteggiamento o azione considerati idonei;
b) assistere e tutelare le suddette persone nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria e come singoli, in conformità allo spirito del Gruppo e alle scelte e decisioni degli organi direttivi dell’Associazione;
c) promuovere e sollecitare ogni iniziativa, ad ogni livello ed in ogni ambito (pubblico, privato, normativo, morale, religioso, assistenziale, sanitario, preventivo, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, ecc.), che abbia lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale delle persone con lesione al midollo spinale, oppure di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni.
Il G.A.L.M. partecipa ad analoghe iniziative o attività attuate da altri organismi simili, giudicate utili ai suddetti fini, anche unendosi ad essi con legami federativi o confederativi, sia a livello provinciale, regionale, nazionale che internazionale.
Nel raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione “Gruppo di Animazione Lesionati Midollari” è sempre aperta, nel limite del possibile e delle proprie competenze, anche ai problemi di tutte le altre persone con disabilità.
Art. 6- Esclusione dello scopo di lucro.
Dallo spirito e dalla prassi del G.A.L.M. è tassativamente escluso ogni scopo di lucro.
E’ parimenti precluso dalla sua attività qualsiasi scopo di tornaconto personale.
Art. 7- Apartiticità.
Il G.A.L.M. è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami o influenze di partiti politici o gruppi analoghi.
É altresì estraneo ad ogni questione politica.
Si riserva tuttavia la specifica tutela delle persone con lesione al midollo spinale anche in tali sedi, ove si rendesse necessario.
TITOLO SECONDO: I SOCI
Art. 8- Categorie di soci.
I soci del G.A.L.M. sono:
a) di diritto
b) sostenitori
c) onorari.
Art. 9- I soci di diritto.
Sono soci di diritto tutti coloro che in Verona e provincia sono portatori di tetraplegia, paraplegia, tetra-paraparesi da ogni genere di insulto al midollo spinale.
Se lo desiderano possono essere soci di diritto anche le persone con lesione al midollo spinale di altre città.
Art. 10- Soci sostenitori.
Sono soci sostenitori, quelle persone fisiche che hanno a cuore la condizione ed il progresso delle persone con lesione al midollo spinale.
Esse attuano tale impegno individuale e civile, partecipando agli scopi ed alla vita del G.A.L.M. e contribuendo in qualsiasi forma, ma non in opposizione alle norme del presente Statuto ed alle prescrizioni degli organi direttivi dell’Associazione, alla formazione personale e sociale delle persone con lesione al midollo spinale.
Art. 11- Soci onorari.
Sono soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche che hanno contribuito in modo apprezzabile al recupero delle persone con lesione al midollo spinale e al potenziamento ed allo sviluppo dell’Associazione mediante aiuti morali e materiali.
Art. 12- Iscrizioni dei soci.
Le domande i iscrizione al G.A.L.M. devono essere indirizzate al Presidente, che con il Consiglio Direttivo, le esaminerà per deciderne l’accettazione o meno, in particolar modo per quanto riguarda le domande presentate per soci sostenitori.
I soci onorari sono invece nominati dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.
Art. 13- Doveri dei soci.
I soci di diritto o sostenitori hanno l’impegno morale di:
a) perseguire, nelle forme loro possibili, la promozione individuale e sociale delle persone con lesione al midollo spinale;
b) di cooperare in modo gratuito e contribuire secondo le loro possibilità ed i mezzi disponibili alla vita e allo sviluppo del G.A.L.M., partecipando attivamente alla sua azione.
Per i soci onorari si auspica la continuazione del vivo sentimento di solidarietà che li lega alle persone con lesione al midollo spinale.
Tutti i soci dl G.A.L.M. eccetto quelli onorari, sono invitati a contribuire anche con denaro, nel limite del possibile, al sostentamento economico dell’Associazione.
Art. 14- Diritti dei soci.
I soci delle tre categorie hanno completa parità di diritti.
L’unica eccezione riguarda il numero dei voti richiesto per l’accesso alle cariche sociali, come disposto dall’art. n. 17 del presente statuto.
Art. 15- Diritto di voto e suo esercizio.
L’esercizio del voto, in tutte le circostanze in cui sia richiesto, è limitato ai soli soci.
Per i soci minori di anni 18 (diciotto) o incapaci di espletare il diritto al voto, compete a chi esercita la “patria potestà” o al tutore.
Anche il diritto di voto può essere delegato, con l’osservanza dell’art. 16 del presente statuto.
Per le elezioni delle cariche sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto deve essere segreto.
Tale forma di votazione è altresì attuata per qualsiasi argomento, purchè sia richiesta da almeno il 10% dei partecipanti alla votazione stessa.
Data la particolare condizione di di alcune persone con lesione al midollo spinale è prevista, e sarà nelle varie occasioni appositamente regolamentata per le opportune garanzie, la facoltà di votare per corrispondenza, naturalmente su argomenti preindicati.
Art. 16- Rappresentanza del socio.
Il socio, tranne che per funzioni connesse a cariche sociali, può sempre farsi rappresentare, con delega scritta, da un alto socio.
Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.
Art. 17- Accesso alle cariche sociali e riserva a favore dei soci di diritto.
Tutti i soci indistintamente possono far parte degli organi sociali del G.A.L.M.
Tuttavia, al fine di garantire alle persone con lesione al midollo spinale una equa rappresentanza nell’associazione, il numero dei voti necessari per l’accesso alle cariche sociali da parte dei soci sostenitori o onorari deve essere il doppio di quello riportato da un socio di diritto.
Art. 18- Accettazione delle cariche sociali.
Il socio eletto dovrà dare, prima dell’insediamento, accettazione scritta della carica.
Art. 19- Cumulo delle cariche sociali.
Ogni socio può ricoprire non più di tre incarichi sociali.
In caso di elezione con molteplicità di incarichi, il socio deve esercitare opzione per tre di esse.
Art. 20- Gratuità delle cariche sociali.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso per le spese sostenute per l’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 21- Perdita della qualità di socio.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per espulsione deliberata dagli organi giudicanti, quando il socio:
1) ha gravemente violato lo statuto;
2) ha agito in contrasto, in concorrenza, a danno o comunque con pregiudizio dell’Associazione;
3) ha leso o compromesso direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente il prestigio o la dignità dell’Associazione o l’immagine pubblica delle persone con lesione al midollo spinale;
4) ha svolto nell’ambito del G.A.L.M. precisa attività di propaganda a beneficio o a danno di qualsiasi partito politico, o gruppo analogo, o ente o persona di partito;
5) ha compiuto atti o tenuto comportamenti assimilabili, a giudizio de Consiglio Direttivo e degli organi giudicanti, a quelli precedenti.
Art. 22- Dimissioni.
I soci possono presentare in qualsiasi momento le dimissioni motivandole.
Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di soci eletti a cariche sociali si applica l’art. 55 del presente statuto.
Art. 23- Procedura per l’espulsione e Sezione disciplinare del Consiglio Direttivo.
Il socio del quale sia stato segnalato un comportamento passibile di espulsione viene sottoposto ad inchiesta da parte del Consiglio Direttivo.
Se gli accertamenti confermano il comportamento lesivo, il socio viene ufficialmente diffidato.
Perdurando il socio nel suo comportamento, viene sospeso dalla qualità di socio e deferito alla Sezione Disciplinare del Consiglio Direttivo.
Della Sezione Disciplinare fanno parte, oltre che i componenti del Consiglio Direttivo, quattro soci estratti a sorte dallo stesso Consiglio Direttivo tra gli associati.
Alle votazioni della Sezione Disciplinare si applicano le disposizioni dell’art. 54.
La sezione disciplinare giudica sul caso ed irroga o l’espulsione o altre sanzioni oppure procede alla reintegrazione del socio.
Il socio oggetto del suindicato procedimento, ha sempre diritto ad esporre le proprie difese in ogni fase della procedura ed in ogni sede sociale, compresa l’assemblea dei soci, alla quale può ricorrere dopo il giudizio della Sezione Disciplinare.
L’Assemblea dei Soci può confermare o revocare il provvedimento.
Il suo ricorso, non interrompe tuttavia l’efficacia delle sanzioni adottate dalla Sezione Disciplinare.
Art. 24- Tutela della riservatezza del socio.
Il nome ed ogni altra notizia riguardante il socio è considerata strettamente riservata.
Tali dati potranno essere comunicati dal Consiglio Direttivo, (a sua discrezione e sempre per motivi di sicuro e consistente interesse generale o individuale) a persone o enti che ne facciano motivata richiesta scritta, solo se il socio, all’atto dell’iscrizione, abbia rilasciato espressa autorizzazione in tal senso.
Fanno naturalmente eccezione alla norma della segretezza i dati numerici complessivi e gli aggregati statistici non nominativi.
TITOLO TERZO: GLI ORGANI SOCIALI
Art. 25- Organi dell’Associazione.
Gli Organi del G.A.L.M. sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Vicepresidente;
f) l’Assistente religioso cattolico;
g) i Delegati.
Art. 26- Riserva di ampliamento della struttura e degli organi associativi.
Se le future necessità organizzative del G.A.L.M. lo renderanno opportuno, è prevista e auspicata la possibilità di variare, sia territorialmente sia organicamente, la struttura amministrativa e rappresentativa dell’associazione.
Art. 27- L’assemblea dei Soci.
L’assemblea dei soci è il maggior organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci o loro delegati.
Art. 28- L’assemblea ordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
All’assemblea ordinaria compete:
a) discutere e votare la relazione sulla gestione dell’esercizio trascorso, predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) votare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere con votazione segreta, separata e successiva:
1) i componenti effettivi del Consiglio Direttivo;
2) i componenti supplenti del Consiglio Direttivo;
3) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
4) i membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) i delegati rappresentativi dell’Associazione;
6) i delegati supplenti rappresentativi dell’Associazione.
d) di discutere e votare il programma di attività dell’Associazione per l’esercizio futuro;
e) esaminare e deliberare ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o fattovi inserire, con votazione a maggioranza semplice, dell’assemblea stessa.
Art. 29- L’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno il 20% dei soci.
L’assemblea straordinaria può discutere e deliberare anche su argomenti fatti inserire nell’ordine del giorno, con votazione a maggioranza relativa della stessa assemblea.
All’assemblea straordinaria compete in via esclusiva l’esame delle modifiche dello statuto e la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 30- Identità di procedure per le due assemblee.
Le disposizioni procedurali contenute degli artt. dal 31 al 35 valgono sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria.
Art. 31- Convocazione dell’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Presidente con lettera o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 10 giorni prima della riunione.
La lettera di convocazione deve contenere l’esatta indicazione del luogo, giorno e ora di convocazione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, l’esatta esposizione degli argomenti da esaminare, nonché l’indicazione degli argomenti per i quali è ammesso il voto per corrispondenza e le istruzioni per l’esercizio di tale facoltà.
Art. 32- Iscrizione di argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea.
Dovranno dal Consiglio Direttivo essere inseriti nell’ordine del giorno dell’assemblea quegli argomenti che siano segnalati al Presidente mediante lettera raccomandata, purchè pervenuta almeno quindici giorni prima del termine di dieci giorni come previsto del 1° comma dell’art. 31 e sottoscritta da almeno venti soci.
Resta naturalmente valido il diritto di far iscrivere argomenti all’ordine del giorno in sede di assemblea, con la maggioranza prevista dal punto e) dell’art. 28 del comma 2° dell’art. 29.
Art. 33- Costituzione dell’Assemblea.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci dell’associazione.
L’assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno ½ ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve essere accertato, possibilmente attraverso l’esibizione della tessera sociale o documento o equivalente, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea.
La regolare costituzione dell’assemblea è accertata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 34- Presidenza dell’assemblea.
L’assemblea elegge tra i presenti il presidente dell’assemblea, che la dirige, due scrutatori in caso di votazioni.
A redigere il verbale sarà invece il segretario o il supplente del Consiglio Direttivo.
Art. 35- Votazioni assembleari.
L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi previsti dagli artt. 36 e 37.
Le astensioni dal voto, e così anche le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi.
I voti giunti per corrispondenza, pur avendo piena validità nei confronti della deliberazione, non entrano nel conteggio dei soci intervenuti all’assemblea.
Nel caso in cui più persone riportino un uguale numero di voti ai fini della elezione alle cariche sociali, o in situazioni analoghe, valgono i seguenti principi di priorità:
a) quando il diritto alla carica si verifica per un socio di diritto e per un socio delle altre categorie, prevale il socio di diritto;
b) quando la parità di voti si verifica tra due o più soci di diritto, oppure tra due o più soci sostenitori od onorari, prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, e successivamente, con maggiore anzianità di età.
Art. 36- Modifiche dello statuto.
Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno il 75% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
In difetto del numero legale la proposta di modifica dello statuto sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno 15 giorni dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti all’assemblea.
Art. 37- Scioglimento dell’Associazione.
Per lo scioglimento del G.A.L.M. occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.
In mancanza del numero legale la proposta di scioglimento sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno 15 giorni dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza del 75% degli intervenuti.
I beni dell’Associazione, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Federazione Associazioni Italiane Paraplegici (F.A.I.P.).
I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
Art. 38- Nomina del Presidente e del Vicepresidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, possibilmente nel corso della sua prima riunione successiva all’elezione del Consiglio stesso.
Con la stessa procedura viene eletto anche il Vicepresidente.
Art. 39- Funzioni del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione “G.A.L.M.” e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di stipulare contratti, convenzioni e quant’altro può rappresentare interesse per l’Associazione;
b) convoca l’assemblea dei soci e cura l’esecuzione delle deliberazioni prese;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne riassume ed esprime la volontà;
d) vigila e controlla il funzionamento e l’amministrazione dell’Associazione;
e) risponde delle sue attribuzioni davanti al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Art. 40- Supplenza del Presidente.
In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
Art. 41- Dimissioni del Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e si convoca, entro un mese dalla data delle dimissioni, per provvedere alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 42- Composizione dl Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi e quattro supplenti.
Elegge fra i membri effettivi:
a) il Presidente, con la priorità di cui all’art. 38;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario supplente;
f) il Tesoriere supplente;
g) il supplente di ciascun consigliere addetto ad una specifica funzione.
Art. 43- Funzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
a) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
b) redige il bilancio preventivo e consuntivo e vi unisce la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
c) predispone la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione;
d) propone all’assemblea il programma annuale di attività;
e) delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, predispone, in unione col Presidente, il relativo ordine del giorno;
f) cura, in unione col Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea;
g) nomina i delegati dei settori operativi e ne segue l’operato tramite il Presidente;
h) amministra i beni dell’Associazione;
i) delibera sulle spese e sulle erogazioni di fondi disponibili, sempre nel limite del bilancio preventivo;
l) decide la categoria alla quale va iscritto il nuovo socio:
m) elabora, ove occorra, uno o più regolamenti interni, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea;
n) formula proposte per il migliore raggiungimento dei fini dell’associazione;
o) propone le modifiche dello statuto all’Assemblea;
p) ha potere di intervento in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per il perseguimento dei fini associativi;
q) nomina, in particolare, rappresentanti del G.A.L.M. per determinate questioni, federazioni, confederazioni, comitati, ecc. scegliendoli possibilmente tra i soci;
r) autorizza il Presidente a stipulare contratti, convenzioni e quant’altro ritenga opportuno;
s) nomina l’Assistente Religioso Cattolico;
t) adotta le decisioni occorrenti a tutti i fini suddetti;
u) risponde del suo operato davanti all’Assemblea.
Art. 44- Il Vicepresidente.
Il Vicepresidente, come previsto dall’art. 40, sostituisce il Presidente e risponde del suo operato davanti al Consiglio Direttivo.
Art. 45- I Delegati.
I delegati dotati di particolari attitudini e disponibili per una ben precisa attività, vengono incaricati a svolgerla, anche su loro richiesta, dal Consiglio Direttivo, con la coordinazione del Presidente.
Art. 46- Funzioni dei Delegati.
Ogni delegato ha funzioni di responsabilità nel settore in cui è chiamato ad operare:
- gestione del Servizio di Segreteria – Consulenza
- gestione della sede sociale
- campagna di informazione sulla lesione al midollo spinale e sue conseguenze
- contatti con i nuovi lesionati
- contatti con i soci più impediti
- attività religiose
- attività artistiche e culturali
- campagna per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- rapporti esterni
- attività ricreative
e altre.
Tutti i Delegati possono scegliere, in accordo con il Presidente, i propri collaboratori in seno all’Associazione.
Art. 47- L’Assistente religioso.
Il G.A.L.M. ha un Assistente religioso cattolico che, nel rispetto della libertà di coscienza dei propri iscritti, ha il compito di animatore di quei valori umani e cristiani ai quali l’Associazione stessa si ispira.
Art. 48- Responsabilità del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri.
Il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri, sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme legali del mandato.
Art. 49- Mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia sull’attività del Consiglio Direttivo, riportata con maggioranza relativa in qualunque assemblea, provoca l’immediata decadenza di tutti gli organi sociali e l’immediata elezione di nuovi componenti di tali organi.
Art. 50- Il Segretario del Consiglio Direttivo.
Il Segretario del Consiglio Direttivo:
a) coordina amministrativamente l’attività del Consiglio Direttivo;
b) redige i verbali delle sue sedute e di quelle dell’Assemblea dei soci;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) dirige il funzionamento amministrativo dell’Associazione e ne è responsabile davanti al Consiglio Direttivo.
Art. 51- Il Tesoriere del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
La gestione della cassa dell’Associazione può essere delegata dal Tesoriere ai delegati, ciascuno per il proprio settore.
Art. 52- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il proprio Presidente.
Art. 53- Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione.
Riferisce all’Assemblea dei Soci sul controllo e sulla vigilanza effettuati ed esprime parere sul bilancio consuntivo.
Il suo Presidente partecipa con voto consuntivo alle sedute del Consiglio Direttivo riguardanti spese e la materia economico-finanziaria.
Art. 54- Votazioni nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, i quali però devono essere almeno la metà più uno dei componenti l’organo.
I membri supplenti non hanno diritto al voto a meno che non sostituiscano i membri effettivi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente e se questi è assente, l’argomento deve intendersi respinto.
Art. 55- Dimissioni o sostituzioni o supplenza di membri degli organi sociali.
In caso di grave impedimento o di dimissioni di uno o più consiglieri o revisori dei conti, all’assente subentra il suo consigliere o revisore supplente, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo e con decorrenza da essa.
Fino a quel momento il componente dell’organo sociale non è esonerato dalle sue funzioni.
E’ sempre salva la facoltà del Consiglio Direttivo, per gravi ragioni, di indire nuove elezioni per il rinnovo dell’intero organo sociale.
Art. 56- Reintegrazione di membri degli organi sociali.
Escluso in caso del Presidente regolato dagli artt. 40 e 41 qualora, malgrado l’applicazione del 1° comma dell’art. 56 si verifichi per qualsiasi causa una vacanza nel numero dei componenti gli organi sociali, il Consiglio Direttivo delibera l’immissione in essi del primo dei non eletti.
Art. 57- Durata degli organi sociali.
Tutti gli organi sociali del G.A.L.M. durano in carica tre anni, ma fino al subentrare dei nuovi eletti, salvo il caso di mozione di sfiducia, come previsto dall’art. 50, rimangono in carica per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
TITOLO QUARTO: VARIE
Art. 58- Durata dell’anno sociale.
L’anno sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
Art. 59- Norme mancanti.
Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile che regolano le Associazioni.