Fra le agevolazioni previste dalla Legge quadro sull’handicap (L. 104/1992 art. 27) c’è la possibilità di ottenere un contributo per le spese sostenute per modificare gli strumenti di guida. Questi contributi sono pari al 20% della spesa relativa sia ai componenti che al montaggio. L’agevolazione è riservata ai titolari di patente A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l’auto per poterla condurre in sicurezza Gli adattamenti che possono fruire di questi contributi sono, infatti, solo quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida.

In questi anni sono state numerose le critiche a quello che è uno dei maggiori limiti di questa disposizione: sono infatti esclusi dal contributo gli adattamenti al trasporto anche se questi sono rivolti a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Facciamo un esempio: le piattaforme elevatrici, gli scivoli, gli allestimenti interni per l’alloggiamento di una carrozzina non possono contare su alcun sostegno economico diretto da parte delle ASL. Questa preclusione appare particolarmente paradossale se si pensa che, generalmente, gli adattamenti al trasporto sono molto più costosi delle modifiche ai dispositivi di guida. Per i titolari di patente speciale che abbiamo apportato modifiche ai dispositivi di guida, la richiesta di contributo va presentata alla Azienda ULS di residenza, esibendo copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta. Nel caso in cui l’adattamento alla guida consista in un dispositivo di serie o già installato nel mezzo (es. cambio automatico, servosterzo, ecc.), deve essere possibile evincere dalla fattura quale sia il costo di questo componente. In tal senso è opportuno verificare questa precisazione all’atto del rilascio della fattura da parte del concessionario. Pur non essendo il cambio automatico una modifica vera e propria, è opinione largamente consolidata che, se prescritto dalla Commissione provinciale per le patenti speciali, debba essere considerato un adattamento alla guida. Una conferma in tal senso la troviamo nella normativa fiscale ben più rigida della legislazione assistenziale.

Alcune Aziende ULS richiedono, illegittimamente, l’originale della fattura; a tale richiesta va opposto rifiuto. Senza quell’originale, infatti, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Correttamente altre Aziende ULS, richiedono una fotocopia e appongono un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che, su quelle spese, si è erogato un contributo (che viene precisato). In tal modo si possono evitare elusioni fiscali.

Dal sito www.handylex.it a cura di Carlo Giacobini