Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997 ha previsto alcune agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità Questi benefici sono concessi sia al momento dell’acquisto (IVA agevolata) che, sostto forma di detrazione,  in fase di dichiarazione annuale dei redditi. Con queste misure il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia delle persone con disabilità.

Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l’applicazione di un’aliquota IVA di favore all’atto dell’acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo Stato un’IVA del 4% anziché del 22%. Le regole per la concessione dell’IVA agevolata sono specificamente fissate dal Decreto 14 marzo 1998.

I sussidi tecnici e informatici sono “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica a meno che non coesistano menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. Ciò esclude dall’agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell’apprendimento, mentre potrebbero essere ammessi prodotti che riguardano il rafforzamento del linguaggio (fermo  restando il collegamento funzionale indicato espressamente nella prescrizione autorizzativa).

Come ottenere l’agevolazione?

All’atto dell’acquisto o dell’importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

• copia di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda USL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap; non è prevista la condizione della gravità.

• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda USL di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.

La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell’Azienda che seguano direttamente l’interessato.

Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall’Azienda USL. Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.

In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l’interessato dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base all’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.

Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell’acquisto.

Chi vende il prodotto è responsabile della correttezza della documentazione presentata e ne risponde all’amministrazione finanziaria. Ciò significa che non può adottare soluzioni diverse da quelle fissate dal Decreto 14 marzo 1998 e cioè, ad esempio, concedere l’IVA agevolata in assenza di specifica prescrizione autorizzativa relativa al prodotto venduto, nè può applicare l’agevolazione IVA a servizi o canoni di abbonamento (esempio telefonia fissa e mobile) che non sono previsti fra le prestazioni agevolabili.

Si ricorda che su tali prodotti è possibile ottenere anche la detrazione in sede di denuncia annuale dei redditi. (Si veda la scheda specifica).

Carlo Giacobini Responsabile Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare