L’Agenzia delle Entrate ha risposto, in riferimento all’iva agevolata al 4% per acquisto auto disabili, all’interpello del papà di un minore con grave handicap mentale non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, ma in grado di deambulare.

IL QUESITO

Il quesito era stato posto per una “incongruità” tra le due certificazioni di invalidità civile e di handicap (Legge 104/92): il padre chiedeva se avesse avuto diritto alle agevolazioni fiscali (di cui all’art. 30, comma 7) nonostante il verbale di handicap grave riportasse la dicitura “ l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 “, mentre il verbale di invalidità dichiarava il “Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” con diritto alla indennità di accompagnamento.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella risposta n. 79 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio: il fatto che il minore sia stato dichiarato affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000), automaticamente lo rende in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. n. 5 del 2012.

IVA RIDOTTA PER ACQUISTO AUTO DISABILI

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle entrate ha ricordato, facendo anche un piccolo excursus storico, quali sono attualmente i requisiti in vigore e i beneficiari dell’iva ridotta per acquisto auto da parte di persone con disabilità. L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Infine, l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle entrate ha inoltre ricordato la documentazione prevista per fruire di questo genere di benefici fiscali:

In caso di disabilità psichica

Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:

• verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;

• certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

In caso di altre disabilità

La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le su esposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato ( circ. 15 luglio 1998, n. 186 , e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8 ) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 , qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale.