TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
SULL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Chi ne ha diritto, come si calcola, quando si riduce o si integra

Che cos’è l’assegno ordinario d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione, riconosciuta dall’Inps, che spetta a chi possiede una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3. La prestazione è calcolata come la futura pensione ed è integrabile al minimo, ma si riduce in presenza di ulteriori redditi.

Quali requisiti sono necessari per ottenere l’assegno ordinario d’invalidità?

Per aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità è necessario possedere:

– almeno 5 anni di contributi;

– almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;

– un’invalidità superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

Come si calcola l’assegno d’invalidità?

Per sapere a quanto ammonta l’assegno d’invalidità, bisogna considerare che il trattamento è calcolato allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette, cioè:

– col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 (che si basa sulla media degli ultimi stipendi), poi contributivo (questo sistema si basa invece sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile), per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

– col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto sistema misto;

– col sistema integralmente contributivo per chi non possiede contributi versati alla data del 31 dicembre 1995.

Quando si riduce l’assegno d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità può essere cumulato con i redditi da lavoro, ma con dei limiti: se il titolare continua a lavorare e supera una determinata soglia di reddito, difatti, l’assegno viene ridotto. In particolare:

se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.385,84 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼;

se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.982,30 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato.

Se l’assegno già ridotto risulta comunque superiore al trattamento minimo, cioè supera 507,42 euro mensili, può subire una seconda trattenuta. L’applicabilità di questa riduzione dipende dall’anzianità contributiva dell’interessato, cioè se ha meno o più di 40 anni di contributi.

Quando si può integrare al minimo l’assegno d’invalidità?

L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario d’invalidità è regolata da un’apposita disciplina.

L’importo dell’assegno, se inferiore al trattamento minimo, deve essere infatti integrato fino a questo importo (ricordiamo pari a 507,42 euro mensili per il 2018) da una somma pari all’ammontare della pensione sociale. Dal 1° gennaio 1996 si fa riferimento all’importo dell’assegno sociale anche per i trattamenti con decorrenza anteriore a questa data: ricordiamo che l’assegno sociale ammonta, nel 2018, a 453 euro mensili.

Quando non spetta l’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità?

L’integrazione al minimo non spetta se il titolare dell’assegno d’invalidità possiede redditi propri assoggettabili all’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) superiori a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale, anche nel caso in cui il coniuge non possieda redditi.

In pratica, se il reddito supera, per il 2018, 11.778 euro annui, non si ha diritto all’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità.

Tra i redditi che rilevano per il superamento della soglia che dà diritto all’integrazione, deve essere escluso quello della casa di abitazione.

Per chi è sposato e non separato legalmente, l’integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale: niente integrazione, dunque, se il reddito proprio e del coniuge supera 17.667 euro annui (relativamente all’anno 2018).

Tra i redditi che rilevano per il superamento della soglia che dà diritto all’integrazione, si considera anche l’importo “a calcolo” (cioè derivante dal calcolo della pensione, senza integrazioni) dell’assegno da integrare.

L’integrazione dell’assegno di invalidità, in ogni caso, non può superare l’ammontare annuo dell’assegno sociale. L’importo in pagamento, inoltre, non può superare il limite del trattamento minimo.

Si può ottenere l’integrazione parziale dell’assegno d’invalidità?

L’assegno d’invalidità non beneficia dell’integrazione parziale, cioè dell’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dei limiti di reddito: di conseguenza, nel caso in cui i limiti siano superati, l’assegno d’invalidità viene corrisposto nell’importo determinato dal calcolo dei contributi, senza alcuna integrazione.

Tratto da https://www.laleggepertutti.it