Ti spiego in questo post cosa deve fare una persona con disabilità se il condominio gli nega il posto auto dedicato. Quali sono le leggi e le procedure.
Vediamo in questo articolo cosa fare se il condominio nega il posto auto al disabile. Quali sono le norme e come deve comportarsi il cittadino.
Alle persone disabili spetta il posto auto condominiale?
Non esiste un “posto auto sotto casa” automatico per chi ha una disabilità, ma la legge chiede ai condomìni di rimuovere gli ostacoli che rendono difficile l’accesso all’abitazione e, nei fabbricati più recenti o ristrutturati con standard attuali, di prevedere stalli riservati proporzionati ai posti complessivi.
Il quadro di riferimento è questo: la legge 13/1989 ha aperto la strada all’eliminazione delle barriere negli edifici privati, e il relativo decreto tecnico (D.M. 236/1989) stabilisce che nelle aree di parcheggio devono esserci, come minimo, un posto riservato ogni 50 (o frazione di 50), largo almeno 3,20 metri e vicino agli accessi.
Per edifici sorti o adeguati dopo l’entrata in vigore di queste regole, quella riserva è un obbligo progettuale, non una gentile concessione.
Fuori dai numeri e dalle misure, conta un principio semplice: le parti comuni devono essere fruibili da tutti, e l’uso da parte del singolo non può impedire l’uguale uso altrui.
Lo dice l’articolo 1102 del Codice civile, lettura che la giurisprudenza ha ribadito anche in tema di sosta in cortile.
Ma lo stesso principio, interpretato alla luce del dovere di solidarietà e della tutela della salute, consente soluzioni “ragionevoli” per chi ha una disabilità motoria: se c’è un cortile adibito a parcheggio, un posto riservato e ben posizionato può essere imposto quando serve davvero a rimuovere una barriera sostanziale.
Un tribunale lo ha messo nero su bianco annullando la delibera che negava il posto al condomino disabile, richiamando proprio l’art. 1102 c.c. in chiave costituzionalmente orientata.
Come fare per avere il posto auto condominiale se si è disabili?
Si parte sempre dai fatti: dove parcheggiano oggi i condomini? L’area è già organizzata? L’edificio è successivo alle norme tecniche del 1989 o è più datato? In concreto la strada è questa: si presenta all’amministratore una richiesta motivata, allegando la documentazione sanitaria utile e, se disponibile, il contrassegno europeo CUDE, e si chiede che l’assemblea individui lo stallo più vicino all’ingresso o al percorso privo di ostacoli.
Se il fabbricato rientra negli standard del D.M. 236/1989, la presenza di uno stallo riservato è un requisito tecnico da rispettare; negli immobili più vecchi, la soluzione si ottiene come “innovazione” diretta all’eliminazione delle barriere, deliberata con la maggioranza prevista dall’articolo 1120 in combinato con l’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio), secondo quanto stabilito dalla riforma del condominio del 2012.
In difetto di delibera, resta comunque la possibilità per l’interessato di farsi carico degli adattamenti necessari quando non alterino indebitamente i diritti altrui.
Nel progettare o adattare lo stallo contano anche le regole “di dettaglio”: larghezza di almeno 3,20 metri, collegamento ai percorsi pedonali e collocazione vicino all’accesso. Sono indicazioni nate per garantire autonomia e sicurezza e che, per gli spazi pubblici, il D.P.R. 503/1996 affina ulteriormente; se l’intervento richiede opere (rampe, segnalazioni, minimi lavori di sistemazione), rientra a pieno titolo tra gli abbattimenti di barriere.
Cosa fare se il condominio nega il posto auto al disabile?
Il diniego “per principio” non regge. Se l’assemblea respinge la richiesta senza offrire un’alternativa praticabile, la delibera può essere portata in tribunale: si impugna entro 30 giorni ai sensi dell’articolo 1137 c.c., chiedendone l’annullamento perché contraria alla legge e ai criteri di corretta utilizzazione delle parti comuni, oppure, nei casi più gravi, si agisce con il rito antidiscriminatorio della legge 67/2006 per ottenere un ordine del giudice che rimuova la barriera.
È esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Verbania, dove la decisione assembleare è stata cassata e allo stesso tempo è stato riconosciuto al condomino disabile il diritto allo stallo dedicato, in applicazione di art. 1102 c.c. letto insieme agli articoli 2 e 32 della Costituzione.
Due precisazioni aiutano a non inciampare. La prima: nessuno può “prendersi” per sempre un pezzo di cortile comune con una semplice delibera, perché l’assegnazione esclusiva e a tempo indeterminato dei posti auto è nulla se non c’è l’unanimità dei condomini; è un punto ribadito dalla Cassazione.
La seconda: la tutela del condomino con disabilità non passa per l’esproprio degli altri, ma per un uso organizzato e solidale dello spazio comune che consenta a tutti di arrivare a casa. In pratica, riserva sì quando necessaria e proporzionata, ma senza stravolgere i diritti degli altri comproprietari.
Se, infine, dentro il cortile non c’è proprio modo di ricavare uno stallo adeguato, resta la via “esterna”: chiedere al Comune l’istituzione di un parcheggio riservato su suolo pubblico in prossimità dell’abitazione, strumento che discende dall’articolo 188 del Codice della strada e dal relativo regolamento. È una soluzione complementare che molti enti già applicano con procedure dedicate ai titolari di CUDE.
fonte invaliditaediritti.it
