Va approvato entro il 27 aprile il decreto legislativo che integra la legge 227/21. Tra le azioni che vengono potenziate la vigilanza sulla protezione delle persone con disabilità da forme di sfruttamento, violenza e abuso. Si prevede che l’Autorità sia uno dei soggetti di prevenzione della tortura. Inoltre, avrà il compito di formulare pareri obbligatori su regolamenti e provvedimenti di natura generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni

indubbio che la settimana parlamentare vedrà all’attenzione del dibattito pubblico soprattutto  l’Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sull’azione di Governo dopo i risultati della consultazione referendaria.  

Il decreto da approvare entro il 27 aprile

Tra i provvedimenti in corso di approvazione vi segnalo lo schema di decreto legislativo  “disposizioni integrative per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” Atto n. 387, in discussione alla Commissione affari costituzionali e Commissione  affari sociali della Camera, da approvare entro il prossimo 27 aprile. 

Com’è noto, la legge 227/21 ha istituito l’Autorità collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con i compiti di: 
raccogliere segnalazioni (anche attraverso la previsione di approntare un centro di contatto ad hoc) da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti; vigilare sul rispetto dei principi giuridici e delle norme in materia di disabilità; svolgere verifiche d’ufficio a seguito di segnalazioni sull’esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni competenti, campagne di sensibilizzazione  e progetti di azioni positive in particolare nelle istituzioni scolastiche; trasmettere alle Camere  e alla  presidenza del Consiglio dei ministri una relazione annuale sull’attività svolta.

Il riferimento alla Convenzione Onu

Si fa riferimento principalmente alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre del 2006, ratificato dall’Italia con la legge n.18 del 2009, che allo scopo di prevenire ogni forma di sfruttamento e violenza obbliga gli Stati aderenti a dotarsi di una autorità indipendente per il controllo sulle  strutture e i programmi destinate alle persone con disabilità.

Il decreto legislativo si compone di due articoli: il primo  introduce  alcune modifiche al precedente decreto, l’articolo due prevede la ben nota clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica. 

Funzioni rafforzate

Vengono introdotte una serie di modifiche con l’intento di precisare meglio le competenze dell’Autorità, rafforzarne la funzione di tutela e adeguarne la struttura organizzativa.
In particolare si specifica che la funzione del Garante è preposta non solo a promuovere e monitorare l’attuazione dei diritti, ma anche a vigilare sulla protezione delle persone con disabilità da forme di sfruttamento, violenza e abuso in tutte le strutture e in tutti i programmi in atto.

Sarà uno dei soggetti per prevenire la tortura

Opererà  come uno dei soggetti nazionali per la prevenzione della tortura in conformità alle norme richiamate dal Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 18 dicembre del 2002. Si fa riferimento in particolare all’attività del Garante relativamente alle strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali, e comunque ai  luoghi di custodia in cui le persone con disabilità si possono trovare in ragione della propria condizione. All’Autorità saranno consentite visite e colloqui nel caso siano segnalate situazioni di  privazione delle libertà personali. 

Pareri obbligatori sui provvedimenti

Viene riformulata la struttura organizzativa, e si prevede il compito di formulare pareri obbligatori, seppur non vincolanti, su regolamenti e provvedimenti di natura generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari pubblici di servizi che abbiano incidenza sui diritti delle persone con disabilità. 

Inoltre, il Garante  collabora con gli organismi indipendenti nazionali e  internazionali,  e in caso di mancata ottemperanza dei  rilievi fatti alle pubbliche amministrazione e ai concessionari di servizi pubblici, potrà fare ricorso al giudice amministrativo anche nominando un commissario ad acta.  
Potrà impugnare provvedimenti, regolamenti, atti amministrativi che ledono i diritti delle persone con disabilità. Viene infine regolamentata la  disciplina che legittima il Garante ad agire in giudizio e la possibilità di ricorso al giudice amministrativo anche  attraverso  il rito abbreviato.

L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria: le nuove norme non devono prevedere costi aggiuntivi sulle amministrazioni interessate al provvedimento. Con buona pace di tutti.