Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
In ambito agevolazioni fiscali per persone disabili, la normativa consente l’iva ridotta del 4% anche per le riparazioni delle protesi acustiche? L’Agenzia delle Entrate risponde
Tra le agevolazioni fiscali per persone con disabilità, l’acquisto di ausili con iva agevolata al 4% rappresenta senz’altro una delle più utilizzate. Utile è quindi capire quali sono le regole fiscali per quanto riguarda le riparazioni degli ausili destinati a persone con disabilità: in questo caso si applica l’iva ordinaria (22%) o quella agevolata (4%)?
Su questo punto una associazione ha proposto un interpello alla Agenzia delle Entrate, per fugare ogni dubbio. Vediamo cosa hanno risposto le Entrate nel loro parare, così da comprendere meglio l’attuale inquadramento fiscale delle operazioni di riparazione relative agli ausili per la disabilità.
La posizione dell’Associazione istante
L’Associazione istante sostiene che l’aliquota IVA agevolata dovrebbe applicarsi anche alle riparazioni di protesi acustiche perché:
- La Circolare n. 87 del 24 dicembre 1987 del Ministero delle Finanze stabilisce l’applicazione dell’IVA ordinaria alle riparazioni, includendo manodopera e ricambi.
- Tuttavia, la Tabella A, Parte II, punto 30 del D.P.R. 633/1972 prevede l’aliquota del 4% per “protesi e ausili per disabili” senza escludere gli interventi di riparazione.
- La riparazione non comporta la cessione di un nuovo dispositivo, ma il ripristino delle funzionalità di un ausilio già posseduto dalla persona con disabilità.
- L’aliquota agevolata sarebbe coerente con i principi della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), riducendo il costo a carico delle persone con disabilità uditiva.
Secondo l’Istante, le riparazioni dovrebbero essere equiparate alla fornitura, e dunque beneficiare della stessa aliquota IVA agevolata del 4%.
Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate
Cosa prevede la Tabella A del D.P.R. 633/1972:
- Il n. 30 della Tabella A, parte II, prevede l’IVA al 4% per le cessioni di “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”.
- Il n. 41-quater applica la stessa aliquota alle cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.
Entrambi i riferimenti parlano esclusivamente di “cessione”, non di riparazione.
La circolare n. 87 del 24 dicembre 1987 chiarisce che la riparazione delle protesi acustiche è una prestazione di servizi soggetta all’IVA ordinaria.
Non esiste, inoltre, alcuna voce nella Tabella A che consenta di ricomprendere le riparazioni tra i casi ammessi all’aliquota ridotta.
Anche la risoluzione n. 306/E del 17 settembre 2002, seppure relativa ai veicoli per disabili, ribadisce il criterio generale che l’aliquota ridotta del 4% si applica solo agli adattamenti e non alle operazioni di manutenzione o riparazione.
L’Agenzia esclude anche la possibilità di applicare l’aliquota ridotta tramite l’articolo 16, terzo comma, che consente di applicare l’aliquota del bene prodotto ai servizi che ne comportano la produzione su commessa. Secondo la prassi (circolare n. 43/1975 e risoluzione n. 33/E del 2002):
- la “produzione” comprende montaggio, assemblaggio, adattamenti, trasformazioni;
- la riparazione è espressamente esclusa, poiché avviene in una fase successiva alla produzione e non integra gli stessi presupposti.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate: l’IVA resta al 22%
Stanti quindi le premesse, nel suo parere, l’Agenzia conferma quanto già stabilito nel 1987: le prestazioni di riparazione delle protesi acustiche devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%. L’aliquota agevolata del 4% resta applicabile solo alle cessioni degli apparecchi e degli ausili e non alle loro riparazioni.
L’esito conferma un orientamento consolidato: la normativa vigente non consente di estendere l’IVA agevolata alle riparazioni, nonostante le argomentazioni sociali ed economiche presentate dall’Associazione.
fonte Disabili.com
