Abbiamo scelto di riproporre anche sul nostro sito associativo, alcuni articoli già pubblicati sul nostro “L’Informatore” in edizioni passate ma recenti, che crediamo possano essere di interesse collettivo.
A seguito di alcune rimostranze e riscontri negativi da parte di alcuni nostri soci in merito alla fornitura di carrozzine di seconda mano, lo scorso febbraio la sottoscritta presidente del Galm Gabriella Fermanti, insieme al dottor Renato Avesani, ha incontrato il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Patrizia Benini e il responsabile dell’Assistenza protesica Michele Donà.
Nel rispetto della privacy dei nostri soci, abbiamo illustrato alcuni casi critici e la difficoltà, comune a molti, di accettare dopo cinque o più anni una carrozzina fornita da magazzino, che spesso risulta non idonea, a giudizio degli utenti. Le posizioni, tuttavia, sono molto chiare. Il direttore generale ha cosi dichiarato: “La normativa di riferimento che regola la fornitura di protesi ed ausili, il D.P.C.M. 18/3/17, cioè un Decreto ministeriale, prevede che le aziende sanitarie locali abbiano attivato un servizio di riutilizzo dei suddetti dispositivi”.
Il dottor Donà ha poi specificato che, in caso, di prescrizione di carrozzina da parte dello specialista, l’Ulss 9 Scaligera è tenuta a fornire l’ausilio prescritto secondo due modalità:
1) Attraverso il riutilizzo di carrozzine ritirate da pazienti che non ne hanno più bisogno. Tali carrozzine sono sottoposte a manutenzione che prevede la verifica della funzionalità e della situazione strutturale, eventuali interventi di riparazione, disinfezione e sanificazione. Solamente nel caso di ausili non più utilizzabili, certificati dal tecnico del magazzino, si provvede allo smaltimento.
2) Autorizzando l’acquisto di una nuova carrozzina sulla base di un preventivo di una sanitaria di libera scelta del paziente.
Ci viene confermato dunque che, in base alla normativa attuale, l’Ulss deve in prima battuta (sia per la prima prescrizione che per le successive) attingere al magazzino cercando l’ausilio che corrisponda ai codici prescritti. Se questo viene trovato ed è idoneo non ci si può opporre. Naturalmente l’idoneità deve essere accertata e certificata dal medico prescrittore. Se il collaudo del medico è favorevole, il paziente è tenuto ad accettare la carrozzina. Qualora non andasse bene, in quanto di misure non adeguate o perchè non rispondente alle caratteristiche richieste, il medico prescrittore certifica il collaudo non favorevole che sancisce l’inadeguatezza e l’irricevibilità dell’ausilio in quanto non rispondente alle esigenze del soggetto.
In questi casi, la normativa, confermata da Donà, prevede l’autorizzazione alla fornitura di una carrozzina nuova, in base all’allegato preventivo.
Una volta chiarita la parte normativa, abbiamo espresso il nostro disappunto e rincrescimento rispetto a risposte sgradevoli, maleducate o liquidatorie, che ci sono state segnalate in più occasioni dai nostri soci, da parte del personale impiegato nei distretti o nel magazzino degli ausili, del tipo: “Se non ti va bene te la compri” oppure “Ma è proprio necessario questo ausilio? Sa, è molto costoso” o ancora “Se vuoi avere questo ausilio, devi prima restituire quest’altro”. Toni e situazioni imbarazzanti e umilianti che non rendono onore a chi si permette certe uscite e creano sconcerto e rabbia da parte di persone che non chiedono privilegi, ma esercitano un loro legittimo diritto e chiedono di essere trattati con educazione, umanità e rispetto. Sia il direttore generale Benini che il dottor Donà ci hanno invitato a dare segnalazione di questi disservizi. Per effettuare la segnalazione, come previsto dal Regolamento di pubblica tutela della ASL, è necessario completare l’apposito modulo pubblicato al seguente link: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=122
Si tratta di uno strumento che dobbiamo imparare ad utilizzare più spesso, per non dire sempre, ogni volta che la nostra dignità e i nostri diritti vengono calpestati. Come potete capire, questo incontro ci ha lasciati con un po’ di amaro in bocca. Ma anche con la consapevolezza che, coi tempi che corrono, coi budget sempre più risicati (non perché manchino i soldi, ma perché si preferisce spenderli per altro) sarà sempre più necessario vigilare, interloquire con le istituzioni ma anche lottare con ogni mezzo per difendere i nostri diritti e la nostra dignità.
A seguire l’intervento informativo del dottor Luca Salvi, medico fisiatra e nostro socio, che durante l’Assemblea ordinaria della nostra associazione ha illustrato alcune novità del Nomenclatore per la fornitura protesica.
QUANDO LE DIAGNOSI NON COINCIDONO…
Le norme che regolamentano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili sono contenute nel Nomenclatore Tariffario (N.T.), un documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del SSN-Sistema sanitario nazionale. La prescrizione degli ausili è compito del medico specialista operante presso una struttura accreditata. Per ottenere l’autorizzazione di una prescrizione, lo specialista deve indicare con chiarezza la patologia dell’assistito che giustifichi l’ausilio prescritto. Tuttavia non sempre questo è sufficiente. Nella nostra provincia negli ultimi tempi ci sono stati numerosi casi in cui non veniva contestata l’appropriatezza dell’ausilio in relazione alla patologia, ma il fatto che la patologia certificata dallo specialista non fosse riportata sul verbale di invalidità. Ciò ha determinato la necessità, da parte dell’assistito, di sottoporsi ad una nuova visita di invalidità per fare aggiornare il verbale, ritardando di mesi la fornitura dell’ausilio necessario. Faccio notare che non sempre il verbale di invalidità riporta in maniera completa, per filo e per segno, tutte le patologie o le menomazioni del paziente. Oppure la patologia e la conseguente menomazione possono subentrare in un momento successivo. A mio parere, l’autorizzazione non può essere basata solo sulla diagnosi riportata sul verbale di invalidità: il responsabile della valutazione e prescrizione degli ausili è lo specialista (fisiatra o di altre specialità) e non la commissione esaminatrice! Purtroppo, fino ad oggi, è andata proprio così ma ora, per fortuna, le cose sono cambiate. Evidentemente il Legislatore si è accorto di questa “falla” nel sistema e ha provveduto a rimediare introducendo l’Articolo 18 (Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica) comma 1/C che recita così: “Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica le persone affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell’invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista”. Pertanto, ai sensi dell’Art. 18 comma 1/C, a partire dal 1/1/25, non è più necessario ripetere la visita di fronte alla commissione invalidi ma è sufficiente la diagnosi attuale, riportata e certificata dal medico specialista prescrittore. Ciò eviterà finalmente di creare ulteriore stress e disagio a persone e famiglie già costrette a lottare quotidianamente contro mille difficoltà.
Infine, altra questione importante su cui è bene sempre ritornare
LA FORNITURA DELLA CARROZZINA
La normativa italiana prevede il riutilizzo di ausili come le carrozzine, a patto che siano in buone condizioni, sanificate e adatte alle necessità funzionali del paziente. I Tempi minimi di Rinnovo della carrozzina sono fissati in cinque anni anche se tale termine può essere anticipato per giustificati motivi ovvero in caso di variazione delle misure antropometriche del paziente, di cambiamento della situazione clinica e/o funzionale, di rottura strutturale non derivante da mal utilizzo o in caso di furto. Quando il fisiatra prescrive una nuova carrozzina, generalmente ci si rivolge ad una sanitaria di libera scelta per un preventivo. Tuttavia il distretto, prima di autorizzare l’acquisto di una carrozzina nuova, può rivolgersi al Magazzino Ausili per individuare una carrozzina adatta all’utente. Tale carrozzina non può essere rifiutata ma deve essere portata in visione al fisiatra prescrittore il quale solo stabilisce se la carrozzina è adeguata o meno. Qualora il fisiatra certifichi l’inadeguatezza della carrozzina fornita dal Magazzino, il Distretto, nell’impossibilità di fornire una carrozzina adeguata, è tenuto per legge ad autorizzare la fornitura della carrozzina nuova sulla base del preventivo formulato dalla sanitaria prescelta. In caso di dubbi sulla bontà della carrozzina fornita, si raccomanda dunque di non firmare mai l’accettazione dell’ausilio prima che lo stesso sia stato visionato dal medico prescrittore.
scritto da Gabriella Fermanti



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