Il 3° ottobre è divenuto pienamente operativo il nuovo sistema per la richiesta di esonero dall’obbligo di assunzione di categorie protette: i datori di lavoro pubblici e privati che intendono fare domanda, possono presentare un’autocertificazione sul possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello disponibile sul portale Cliclavoro, calcolando poi il contributo da pagare tramite PagoPA, sempre attraverso procedura telematica.

Le nuove disposizioni sono contenute nel decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia dell’11 giugno 2024, che (aggiorna anche l’importo del contributo trimestrale da corrispondere) e sono riassunte nella Nota esplicativa del Ministero del Lavoro datata 1° ottobre 2024.

Come funziona l’esonero dall’obbligo di assunzione disabili

L’obbligo di assunzione (regolato dal comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 68/1999) da parte dei datori di lavoro pubblici e privati di soggetti appartenenti alle categorie protette (lavoratori con capacità lavorativa pari o superiore al 60%), sorge a partire dai 15 dipendenti (in base agli ULA) ed è così modulato:

  • 7% dei lavoratori occupati, per le imprese con più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore,da 15 a 35 dipendenti.

In caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni. Esistono però delle deroghe. L’articolo 5, comma 2, del dlgs 151/2015 consente infatti ai datori di lavoro con più di 15 addetti che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato – che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL superiore al 60 per mille – di ottenere l’esonero dall’obbligo di assunzione della quota di riserva versando un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Per il calcolo del contributo dovuto e per la modalità di richiesta di esonero, dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto di riforma della disciplina previgente (DM 10 marzo 2026).

Come si calcola e a quanto ammonta il contributo esonerativo

Il contributo esonerativo – aumentato dal DM 11 giugno 2024 a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo di ogni lavoratore con disabilità non occupato – è convenzionalmente calcolato su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese.

In tutto, è pari a 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità pr il quale si autocertifica l’esonero.

Esonero assunzioni disabili: la nuova autocertificazione

Il decreto interministeriale dello scorso giugno, come detto, ha modificato le modalità di autocertificazione e di versamento del contributo.

Dal 1° ottobre 2024, i datori di lavoro devono utilizzare l’autocertificazione pubblicata sul portale Servizi Lavoro del ministero (bisogna entrare con le credenziali) inserendo tutti gli elementi previsti nel form, fra cui il numero di lavoratori con disabilità impiegati, il numero di addetti a lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero.

La nuova autocertificazione deve essere inviata anche dai datori di lavoro che già utilizzano l’esonero e intendono continuare a farlo. In questo caso, devono effettuare la procedura entro il 1° novembre (30 giorni dalla data in vigore del decreto interministeriale). Se non lo fanno, possono chiedere l’esonero in un momento successivo utilizzando la nuova procedura online, ma in questo caso rinunciano alla continuità.

Poi, a regime, se non ci sono variazioni nella quota di esonero già richiesta e ottenuta, non è necessario effettuare la nuova autocertificazione.

Se invece cambia la quota di esonero, l’impresa deve procedere con la richiesta entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.

Resta ferma la possibilità di inviare la nuova certificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione se quest’ultima è in diminuzione e comporta un versamento ridotto.

La nuova procedura per pagare il contributo esonerativo

Sul portale è presente una procedura telematica di compilazione assistita, per quantificare il contributo esonerativo.

Per il versamento si utilizzano gli avvisi di pagamento generati automaticamente dalla procedura telematica, gestiti da PagoPA.

Bisogna pagare entro il giorno 10 del primo mese del trimestre da coprire.

Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta la decadenza dall’esonero e la necessità di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo versamento, la domanda di assunzione di personale disabile.

fonte PMI.it

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