Viviana Benetazzo, presidente della Fish Veneto e insegnante

Il sistema scolastico pubblico e parificato negli ultimi anni ha fatto passi significativi per l’inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di tutti e ciascuno. Molta strada resta ancora da fare, però, per creare ambienti di apprendimento flessibili e adatti a tutte le persone. Il mondo dell’istruzione e dell’educazione ad oggi nel nostro paese è uno dei più aperti e inclusivi, anche come ambito lavorativo: i lavoratori e le lavoratrici con disabilità vi trovano un ambiente più favorevole in confronto a quello di altri settori pubblici e privati.

Principi guida iniziali

Il diritto dovere dello Stato di sostituirsi alla Chiesa nell’organizzazione delle strutture educative
L’introduzione di scuole dedicate alla preparazione dei maestri
Il principio della gratuità e dell’obbligatorietà del primo biennio dell’istruzione elementare
Il principio dell’uguaglianza dei due sessi di fronte alle esigenze dell’educazione
L’attribuzione esclusiva alle scuole pubbliche della facoltà di concedere diplomi e licenze

In sintesi, alcune tappe

La scuola dell’esclusione, con la Riforma Gentile 1922-1928 e: estensione obbligo scolastico fino al 14esimo anno di età, istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell’udito. L’iscrizione all’università era riservata ai soli diplomati del liceo classico. Alle classi meno abbienti era riservata l’educazione al lavoro mediante la frequenza delle scuole di ordine tecnico e della «scuola di avviamento professionale» (1932).

La scuola dell’integrazione.
Queste classi speciali e differenziali furono infine abolite nel 1977, lasciando spazio alla figura dell’insegnante di sostegno e marcando il primo vero passo verso l’integrazione degli studenti con disabilità meno gravi nelle classi tradizionali. L’Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa a superare le scuole speciali. In Europa, in paesi come Germania, Danimarca, Francia e Inghilterra, esistono ancora le classi differenziali. In Giappone, l’istruzione per gli alunni con disabilità è ancora fortemente segregante.

La scuola dell’inclusione.
Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987: con riferimento agli articoli 33 e 34 della Costituzione, tutti gli alunni con disabilità devono vedersi assicurato il diritto pieno e incondizionato alla frequenza scolastica nelle scuole superiori, qualunque sia la minorazione e il grado di complessità della stessa. Da allora in poi la scuola, nella normativa, si pone come una «comunità educante» che ha per scopo non solo l’istruzione ma la crescita globale delle persone e a tale scopo attiva percorsi personalizzati

LE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE E INTERSEZIONALI NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON DISABILITÀ

Silvia Cutrera, coordinatrice gruppo Donne FISH

Un ringraziamento speciale va all’associazione che ha organizzato questo incontro, che da anni svolge un lavoro prezioso, e che ha saputo, con lungimiranza, dare vita al Gruppo Donne, riconoscendo fin da subito – e ancor prima che lo facesse la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – la specificità delle donne con disabilità.

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006 e ratificata in Italia con la legge numero 18 del 2009, ha dedicato alle donne con disabilità un articolo specifico proprio per dare risposta al mancato riconoscimento dei diritti delle ragazze e donne con disabilità. Con l’art. 6 si chiede ad ogni Stato nazionale, quindi anche all’Italia, di promuovere piani di sviluppo, promozione ed emancipazione per aumentare la consapevolezza delle ragazze e donne con disabilità di essere titolari di diritti specifici e garantire loro canali di comunicazione per far sentire la loro voce. Lo Stato dovrebbe quindi garantire l’empowerment, cioè il rafforzamento delle capacità individuali, promuovendo l’effettiva partecipazione ai processi decisionali politici considerato che storicamente le ragazze e donne con disabilità ne sono state escluse e che a causa di squilibri di potere hanno subito discriminazioni legate al genere e meno opportunità di aderire a organizzazioni politiche o associative diventandone leader. L’assenza delle voci dell’esperienza delle donne con disabilità non solo influisce sulle priorità delle organizzazioni ma può rappresentare la negazione delle barriere e rischi che le donne con disabilità incontrano.

Le discriminazioni multiple

Quando parliamo di discriminazioni multiple ci riferiamo a quelle situazioni in cui una persona subisce svantaggi derivanti non da un solo fattore, ma dall’intreccio di più condizioni. Nel caso delle donne con disabilità, ciò significa vivere contemporaneamente la discriminazione di genere e quella legata alla condizione di disabilità i cui effetti sono concreti e si manifestano in diversi ambiti: nella formazione, nel lavoro, nei servizi di salute sessuale e riproduttiva, nella partecipazione politica. Su questi temi la Federazione per il superamento dell’handicap ha realizzato nel 2018 il progetto “Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple” un’iniziativa finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha messo al centro la discriminazione multipla delle donne con disabilità, producendo un kit informativo-divulgativo disponibile sul Web. Tra tutte le discriminazioni, la più grave resta quella legata alla violenza di genere. Le donne con disabilità sono più esposte a diverse forme di violenza: fisica, psicologica, sessuale, economica, ma anche a pratiche di controllo e di limitazione della libertà personale.