La Corte dì Appello di Milano accoglie il ricorso del figlio di una donna ricoverata in RSA, annullando il contratto che lo vincolava al pagamento della retta: ecco perchè


Una nuova sentenza – stavolta della Corte d’appello di Milano – ribadisce che, quando una persona è ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale (RSA), se l’assistenza socioassistenziale fornita è imprescindibile per la fornitura di prestazioni a carattere sanitario, l’intera retta spetta a capo della Regione, e non alla famiglia.

La sentenza 1644/2025 della Corte d’appello di Milano ha così accolto il ricorso che era stato presentato da un cittadino, avverso la sentenza 7964/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, richiamando la normativa di settore (art. 3, commi 1 e 3 del DPCM 14.02.2001), la quale stabilisce che i costi dei servizi socioassistenziali sono completamente a carico del Sistema Sanitario regionale.

Il caso
Il caso in oggetto ha visto il ricorso del figlio di una donna, ricoverata in una RSA, il quale sosteneva che il pagamento che gli era stato richiesto per la retta (€ 26.626,40 a titolo di retta di degenza) non fosse dovuto in virtù di quanto stabilisce la legge col DPCM del 14 febbraio 2001, ovvero che se l’assistenza socioassistenziale fornita è imprescindibile dalle prestazioni a carattere sanitario, l’intera retta spetta a capo della Regione.
Va segnalato che l’uomo aveva firmato un contratto con la RSA che lo obbligava a pagare la retta, ma lo stesso, viste le condizioni della madre, considerava il suo caso rientrante nella fattispecie prevista dal DPCM del 14 febbraio 2001 (ovvero intera quota a carico del sistema pubblico). La donna soffriva di demenza senile, deficit cognitivo, diabete mellito, pancreatite cronica, uveite e problemi di vista all’occhio sinistro.

Stante la situazione, i gestori della RSA richiedevano al figlio la cifra, ritenendo invece che il caso dovesse essere ricondotta alle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” per le quali è configurabile un regime di compartecipazione del ricoverato nella misura del 50% dei costi e che, difatti, la somma richiesta a titolo di retta era già stata calcolata al netto della quota sanitaria della Regione.

La decisione del Tribunale di Milano
In prima battuta il Tribunale milanese ha rigettato interamente il ricorso del figlio, ritenendo che la donna, affetta solo da un deficit cognitivo moderato (e non dal morbo di Alzheimer) (…) risultava essere autonoma in una serie di essenziali attività della vita quotidiana, e non necessitava di un continuato ed ininterrotto intervento di personale specializzato, né della somministrazione continuativa di cure specifiche. Sulla base di tali considerazioni osservò che non sussisteva il requisito dell’inscindibilità delle prestazioni socio-assistenziali a quelle sanitarie, ovvero l’elemento richiesto per porre interamente a carico della Regione la sua retta di ricovero.

Il contratto di ricovero stipulato dalle parti non andava quindi considerato nullo, ma valido a tutti gli effetti.

La decisione della Corte d’appello
Di fronte alla sentenza, il figlio della donna ha successivamente presentato appello alla Corte che, ribaltando la decisione del Tribunale di Milano, gli ha dato ragione.

La Corte, nel ribadire che i LEA prevedono La gratuità delle prestazioni ricorre per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1 DPCM 14 febbraio 2001) e per quelle a carattere socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3 del medesimo Decreto), ha evidenziato che la questione centrale era come inquadrare le prestazioni erogate dalla RSA alla signora e, in particolare, se esse dovessero essere qualificate come prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria, come sosteneva il figlio, oppure no. Ebbene, secondo la Corte le prestazioni di cui ha beneficiato la madre dell’appellante devono qualificarsi come prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria.

Il richiamo è stato ad altre pronunce, ricordando come la Corte di Cassazione abbia ormai ripetutamente affermato che le prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono presenti ogni qualvolta le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socioassistenziale, di tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, con la conseguenza che diviene prevalente la natura sanitaria del servizio “in quanto le altre prestazioni – di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell’assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito”

Secondo la Suprema Corte la prestazione socio assistenziale diviene “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria in presenza di un trattamento terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità

In riferimento alla patologia, la Corte ha inoltre ricordato come è dunque sufficiente, che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria (Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2038).

Importante: Tali principi valgono non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, ovvero disabilità dovute a deficit cognitivi, occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale.

Valutando poi le condizioni della donna, che richiedevano un trattamento sanitario personalizzato, la Corte ha stabilito che le prestazioni di carattere assistenziale rese in favore della signora dovevano essere gratuito, e ha dichiarato nullo il contratto di pagamento sottoscritto dal figlio.