COME IMPUGNARE IL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA ASL IN CASO DI MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Nonostante le cattive condizioni di salute, ad alcuni non viene riconosciuto alcun handicap dall’apposita commissione medica Asl che, quindi non puoi avere accesso alle agevolazioni della Legge 104? In tal caso nel verbale dovrebbe apparire la dicitura: “Ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l’interessato non portatore di handicap”. È importante sapere che il verbale con cui viene negato il riconoscimento dello stato di portatore di handicap può essere impugnato; lo stesso vale nell’ipotesi in cui viene riconosciuta la caratteristica di “portatore di handicap”, ma non in situazione di gravità.

È infatti possibile la contestazione verbale visita medica legge 104: il ricorso deve essere però preceduto da un accertamento tecnico preventivo.

In pratica, prima di poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice, deve essere nominato un consulente tecnico d’ufficio, cioè un medico esperto nella patologia da esaminare, che deve accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. In alternativa, è possibile chiedere la revisione, cioè di essere sottoposti a nuova visita per accertare il peggioramento o il miglioramento delle proprie condizioni psico-fisiche.

Che cos’è l’handicap?

L’handicap, condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici della Legge 104, è lo svantaggio sociale derivante da un’infermità o una menomazione; nello specifico, è considerato portatore di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

La maggior parte delle agevolazioni della legge 104 è riconosciuta nel caso in cui l’interessato sia valutato portatore di handicap in situazione di gravità.

Differenza tra handicap e invalidità

È importante fare attenzione a non confondere la condizione di portatore di handicap con l’invalidità. Questa consiste nella riduzione della capacità lavorativa della persona, derivante da un’infermità, anche di natura psichica o da una menomazione, congenita o acquisita, permanente o a carattere progressivo. Se l’interessato non è in età lavorativa (minorenne, over 67), per valutare l’invalidità non ci si deve riferire alla capacità lavorativa, ma alla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età

Come si chiede il riconoscimento della legge 104?

Per chiedere il riconoscimento delle agevolazioni connesse alla condizione di portatore di handicap è necessario ovviamente il riconoscimento di questa condizione.

La domanda di riconoscimento dell’handicap deve essere inviata all’Inps, dopo il rilascio dell’apposito certificato medico introduttivo da parte del medico curante, o di un altro medico specialista convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale.

È possibile inviare la domanda attraverso il servizio online del portale web dell’Inps “Invio domanda d’invalidità”: la procedura è utile anche per il riconoscimento dello stato d’invalidità, dell’eventuale condizione di non autosufficienza e di ulteriori condizioni.

È necessario essere in possesso di pin dispositivo, Spid almeno di secondo livello o Cns, carta nazionale dei servizi. In alternativa, si può inviare la domanda tramite patronato.  Una volta inoltrata la domanda, l’interessato è convocato a visita innanzi all’apposita commissione medica.

Da chi è composta la commissione medica Legge 104?

La commissione medica che accerta la condizione di handicap è composta da cinque membri:

• un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente;

• due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;

• un medico di categoria in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (Anmic), dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali;

• un medico dell’INPS in qualità di membro effettivo.

• un operatore sociale.

La commissione deve valutare complessivamente lo stato psico-fisico della persona, assieme alle eventuali possibilità di miglioramento; in relazione all’handicap, deve essere valutato lo specifico svantaggio sociale, familiare o lavorativo, derivante dall’infermità o dalla menomazione.

Verbale legge 104

All’esito della visita, la commissione rilascia un verbale contenente la diagnosi effettuata, che viene spedito al paziente. Il verbale può essere anche consultato nel sito dell’Inps, tramite il servizio “Consultazione domande d’invalidità”.

Come contestare il verbale legge 104

Se nel verbale non è riconosciuta la condizione di portatore di handicap, o è riportato un grado di handicap minore rispetto a quello da cui l’interessato ritiene di essere affetto, è possibile:

• presentare ricorso giudiziario contro l’esito del verbale; prima del ricorso è indispensabile sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo;

• presentare una domanda di revisione, nel caso in cui le condizioni si siano aggravate rispetto al momento in cui sono avvenuti gli accertamenti sanitari.

Domanda di revisione legge 104

Con la domanda di revisione l’interessato può chiedere all’Inps di essere sottoposto a una nuova visita, per accertare il peggioramento delle proprie condizioni: non è dunque possibile chiedere la revisione se le condizioni di salute non sono cambiate, rispetto alla precedente visita che ha dato luogo al diniego del riconoscimento dell’handicap.

L’eventuale verbale di riconoscimento dell’handicap rilasciato a seguito della revisione non ha efficacia retroattiva.

Ricorso verbale legge 104

L’interessato ha la possibilità di impugnare il verbale con il mancato riconoscimento dell’handicap (o recante il riconoscimento di un handicap di grado inferiore), depositando, entro 6 mesi dalla notifica, un ricorso al tribunale competente, ossia quello del luogo in cui risiede. A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dispone che il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato all’Inps, che deve costituirsi in giudizio.

Accertamento tecnico preventivo

Il ricorso deve essere necessariamente preceduto dall’istanza di accertamento tecnico preventivo: l’accertamento tecnico preventivo, o Atp, è non solo una fase antecedente al giudizio vero e proprio, ma rappresenta anche una condizione di procedibilità (cioè un passaggio obbligato) per poter impugnare il verbale legge 104 innanzi al giudice.

L’Atp interrompe i termini di prescrizione e decadenza. Tramite questa procedura, il ricorrente chiede al giudice di nominare un Ctu (consulente tecnico d’ufficio), ossia un medico esperto nella patologia da esaminare, perché accerti la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del Ctu dipendono dal carico di lavoro del singolo Giudice.

Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il dunque il Ctu, conferendogli l’incarico di effettuare la visita medica sul ricorrente. La visita medica può avvenire alla presenza di eventuali Ctp (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e per l’Inps.

Il Ctu, una volta effettuata la visita, trasmette la bozza di relazione alle parti costituite, che devono a loro volta trasmettergli le proprie osservazioni sulla bozza stessa (generalmente entro 20 giorni). Entro il termine stabilito, anteriore alla successiva udienza, il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su quanto osservato.

Dopo il deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 giorni, le parti devono depositare un atto scritto di accettazione o di contestazione della consulenza tecnica d’ufficio; il mancato deposito è considerato come accettazione implicita.

Decreto di omologa

Se le parti non contestano la consulenza tecnica, il giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia, adotta il decreto di omologa dell’accertamento sanitario e provvede sulle spese. Il decreto non è impugnabile né modificabile. L’Inps, in caso di accertamento sanitario favorevole al ricorrente, deve provvedere al riconoscimento dei benefici collegati alla condizione del ricorrente, entro 120 giorni. Il decreto di omologa e la consulenza tecnica d’ufficio sostituiscono il verbale legge 104 a tutti gli effetti. Non deve dunque essere emesso un nuovo verbale dall’Inps.

Giudizio di merito

Se una delle parti contesta l’esito dell’accertamento tecnico preventivo, deve depositare, entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso sulla consulenza tecnica d’ufficio, il ricorso introduttivo del giudizio di merito (cioè la causa vera e propria); devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.

L’azione legale prevede la nomina di un altro Ctu, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, propone al giudice le proprie valutazioni;anche queste valutazioni possono essere contestate da una o da entrambe le parti.

La sentenza che definisce il giudizio non può essere appellata.

Quanto costa impugnare il verbale legge 104?

Quantificare con esattezza i costi del ricorso contro il verbale di mancato riconoscimento dell’handicap non è possibile, in quanto non esistono delle tariffe obbligatorie a cui fare riferimento. In pratica il costo più significativo è rappresentato dalla parcella dell’avvocato