Tutto ciò che c’è da sapere per ottenere questo beneficio economico

A CHI SPETTA?

L’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi.

SU QUALI VETTURE?

Essa riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se diesel.

È NECESSARIO L’ADATTAMENTO DEL VEICOLO?

L’adattamento del veicolo non è sempre necessario: si veda, a tal proposito, il prospetto che segue. La Legge Finanziaria per l’anno 2001 ha stabilito, infatti, che dal 2001 l’esenzione si applichi anche a favore dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. Inoltre, per effetto del collegato alla Finanziaria per l’anno 2000, sono esenti gli autoveicoli appartenenti a sordomuti e non vedenti indipendentemente dall’adattamento del veicolo.

È PREVISTA PER UN SOLO VEICOLO?

L’esenzione, che viene concessa per un solo veicolo, spetta alla persona disabile intestataria del veicolo e pure per auto intestate ad un suo familiare di cui questi possa essere considerato fiscalmente carico. In pratica, l’esenzione spetta al familiare quando il disabile possegga un reddito annuo lordo che sia entro la soglia di € 2.840,51 pari a Lire 5 milioni e mezzo. Se perdurano le condizioni di esonero, le persone disabili che hanno ottenuto l’esenzione negli anni precedenti non devono presentare ulteriori domande.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI?

Attualmente, il rilascio delle esenzioni per disabili spetta all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In alcune regioni ci si può rivolgere anche all’ACI (non nel Veneto)

DOCUMENTI DA PRESENTARE

In base alla tipologia d’invalidità vanno presentate tipi documentazione differenti. In ogni caso va allegata alla domanda una fotocopia della carta di circolazione. Occorre presentare copia di:

• Patente di guida speciale (per le auto sulle quali sono stati effettuati adattamenti esclusi quelli della carrozzeria);

• Certificati attestanti lo stato di invalidità o handicap e la patologia che provoca ridotte o impedite capacità motorie;

• Nel caso in cui il veicolo non fosse intestato alla persona disabile, i documenti che certifichino che questa persona è fiscalmente a carico del soggetto intestatario del mezzo di trasporto.

• Inoltre va inoltrata la carta di circolazione che attesti gli interventi d’adattamento effettuati per garantire l’utilizzo del veicolo al disabile patentato ed eventuali dispositivi installati (come le auto dotate solo del cambio automatico) prescritti dalla Commissione medica.