Handylex.org, il sito che tratta problemi legati al mondo della disabilità e diretto da Carlo Giacobini ha recentemente fatto il punto  su ciò che la legge di bilancio 2020 e il collegato fiscale hanno introdotto in relazione ai cittadini con disabilità. Qui riassumiamo brevemente alcuni dei punti salienti dell’analisi di Handylex, della quale suggeriamo caldamente la lettura, poiché consente di avere una immagine di insieme completa della materia, esaminando a fondo anche punti che qui non tratteremo. Tra i – pochi – elementi di novità in merito alla disabilità introdotti con la legge di bilancio e il collegato fiscale più importanti troviamo:

PEBA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Non interessa i cittadini – li toccherà indirettamente –  lo stanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui (per ogni anno dal 2020 al 2024), che la Legge di bilancio prevede a favore dei comuni, per investimenti destinati ad opere pubbliche, tra cui interventi per abbattimento di barriere architettoniche. Nota positiva, a fronte di un importo abbastanza basso, il requisito, quale condizione necessaria per il contributo, della redazione dei PEBA (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche da parte dei comuni), peraltro già previsti dal 1987 ma diffusamente mancanti in numerosi comuni italiani. Delusione, invece, per la non approvazione degli emendamenti che chiedevano di allargare il bonus facciate (una delle novità di questa legge di bilancio) anche a interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I FONDI PER LA DISABILITA’

Sul fronte delle risorse economiche messe in campo per le persone con disabilità, Handylex traccia il quadro in cui si è inserita l’istituzione del nuovo Fondo per la non autosufficienza, per il quale viene accantonato oltre mezzo miliardo in tre anni che tuttavia non potrà essere speso – il come è tutto da vedere – prima dell’approvazione del Codice – di cui ad oggi non v’è traccia, abbozzo, schema – e degli immancabili decreti attuativi ed applicativi.

Si ricordano poi il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto dalla legge 68/1999, che per quest’anno ha una dotazione di poco meno di 67 milioni, il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare previsto dalla legge 112/2016, che si attesta poco sopra i 58 milioni di euro e quello per la non autosufficienza che per il solo 2020, viene elevato di 50 milioni raggiungendo la cifra di 600 milioni.

FINANZIAMENTI STANZIATI AD ASSOCIAZIONI

Un contributo strutturale di 500.000 euro è attribuito, a decorrere dall’anno 2020, all’Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT). In questo caso le motivazioni sono davvero importanti e centrali: “contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” (art. 1, comma 338). In questo nuovo scenario si potrà comprendere quali saranno le sinergie con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo previsto dalla legge di ratifica della stessa Convezione anche se di fatto inattivo ormai da fine 2016. Alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus non viene riconosciuto alcun contributo ma (art. 1, comma 337) viene autorizzata una spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla stessa Federazione (la spesa va rendicontata, i contributi no).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI AUTO

Il Legislatore interviene nell’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità. Fra i benefici possibili c’è anche quello di godere dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto. Un vantaggio significativo (4% anziché 22%) che però è subordinato ad alcune condizioni, fra queste il limite di cilindrata: 2000 centimetri cubici se il motore è a benzina; 2800 quando il veicolo è un diesel.

La norma è datata e non prevede fra i veicoli agevolabili quelli a trazione esclusivamente elettrica, né è estensibile a questi la regola dei “centimetri cubici” non avendo i motori elettrici i cilindri. L’evoluzione tecnologica e del mercato imponeva quindi la manutenzione di quella disciplina. Il collegato fiscale (art. 53 bis) risolve la questione prevedendo esplicitamente fra i veicoli agevolabili anche quelli elettrici e fissando in luogo del limite di cilindrata, quello della potenza (150 kW). Il Legislatore coglie anche l’occasione per confermare che le agevolazioni IVA valgono anche sui veicoli a trazione ibrida (benzina, diesel, elettrico).