L’adeguamento spetta con effetto retroattivo dall’1 agosto, ma occorre specificarlo quando si fa richiesta. L’assegno maggiorato spetterà a partire dal compimento dei 18 anni. E’ necessario rispettare alcuni requisiti reddituali

E’ stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per fare domanda di aumento della pensione di invalidità civile. L’incremento, imposto dalla Consulta che a giugno ha valutato non sufficienti a soddisfare i bisogni primari 285 euro previsti finora, porta a 651,51 euro per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. La domanda può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un intermediario accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci” sul sito Inps. Facendone “espressa richiesta” la maggiorazione verrà riconosciuta con decorrenza dal 1° agosto 2020: nel campo ‘Note’ della domanda bisogna scrivere “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.

Per avere diritto al beneficio sono necessari alcuni requisiti reddituali. Il beneficiario se non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità) e se coniugato deve avere redditi propri non superiori alla stessa cifra e redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Non concorrono il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Fonte: “Il Fatto Quotidiano”