PICCOLA GUIDA SUI BENEFICI A FAVORE

DELLE PERSONE CON INVALIDITÀ CIVILE

Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo.

Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% d’invalidità.

L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la Legge 104, è una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti)

In questo breve vademecum, vediamo quali sono i benefici per l’invalidità, a seconda della riduzione della capacità lavorativa.

Invalidità superiore al 33,33%

Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè al 33,33%.  Per la persona con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La Commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili.

Invalidità superiore al 45%

Chi possiede una percentuale d’invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del Collocamento Mirato. Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione dell’Asl.

Ricordiamo che possono iscriversi al Collocamento Mirato, senza dover richiedere la relazione conclusiva Asl, anche gli invalidi del lavoro con percentuale oltre il 33%, gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purchè assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità superiore al 51%

I lavoratori invalidi oltre il 51% potranno fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Invalidità superiore al 66,66%

Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Godono inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104.

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 279 Euro mensili per il 2015, con un limite di reddito di € 4.805,19. L’assegno d’invalidità civile non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinaria (categoria IO) il pagamento di un minimo di contributi all’Inps; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità a carico dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un’invalidità sopra il 75% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Invalidità superiore all’80%

Per coloro che hanno un’invalidità dell’80% e oltre, è previsto, grazie alla cosiddetta “Deroga Amato”, l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 55 anni e 3 mesi d’età, per le donne, e 60 anni e 3 mesi, per gli uomini ( dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi).

100% d’invalidità

Chi è invalido al 100% può fruire dei seguenti benefici:

esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;

pensione d’inabilità, concessa per chi ha un reddito sino a 16.532,10 Euro, ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’invalidità mensile.

Assegno d’accompagnamento

L’indennità di accompagnamento, è pari a circa 500 Euro mensili (l’importo viene adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.