TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, hanno diritto all’assegno di accompagnamento per l’assistenza personale continuativa. Sono questi i presupposti per chi chiede l’indennità erogata dall’Inps agli invalidi civili e ai mutilati. Si tratta però di presupposti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione. Sbaglia quindi chi ritiene che, solo perché ha necessità di un appoggio come il carrello o il bastone, abbia anche diritto all’accompagnamento. Dall’altro lato però la prestazione assistenziale non è erogata solo a chi presenta invalidità fisiche ma anche psichiche. Sono questi i principi fissati più volte dalla giurisprudenza. Ma procediamo con ordine e vediamo chi prende l’assegno di accompagnamento.

Condizioni

Innanzitutto una commissione medica dell’Inps deve aver valutato la sussistenza di una invalidità al 100% in capo al richiedente. L’invalidità può essere dettata sia da malattie fisiche che psichiche. Non è sufficiente l’invalidità al 100%, ma è necessaria anche una delle seguenti condizioni:

•impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Chi presenta solo difficoltà di deambulazione, che possono essere sopperite con strumenti esterni come un bastone o un carrello, non ha diritto all’assegno. L’incapacità di deambulazione deve essere infatti totale se non c’è un soggetto esterno a prestare aiuto;

•l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Si tratta di azioni comuni e tuttavia necessarie alla sopravvivenza come mangiare, lavarsi, andare al bagno, andare a letto, fare la spesa, ecc. La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l’importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.

Tali due requisiti, dunque, aggiungono qualcosa in più rispetto alla semplice invalidità.

Al riguardo la Cassazione ha detto che l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti di versi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (respinta, nella specie, la richiesta dell’uomo anziano dell’indennità di accompagnamento; irrilevante il fatto che l’uomo potesse muoversi dentro casa solo grazie ai cosiddetti “bastoni canadesi”).

Non è invece richiesto che l’invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità. L’indennità di accompagnamento infatti viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età.

Assegno di accompagnamento per chi ha problemi psichici

Non bisogna ritenere l’assegno di accompagnamento legato solo a chi ha problemi di carattere fisico. L’impossibilità a svolgere gli atti della propria vita può dipendere anche da problemi mentali. Si pensi a chi ha l’Alzheimer. Secondo la Cassazione, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica. Ben può essere quindi che una persona affetta da infermità psichica fin dalla nascita, benché in grado di camminare e di compiere da sola gli atti elementari della vita quotidiana, non sia in grado di interagire con il mondo ossia di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti né di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi. In tal caso spetta l’accompagnamento.

Difatti, il concetto di “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita” comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto del prossimo.

Chi può chiedere l’assegno di accompagnamento?

A richiedere l’assegno possono essere solo coloro che hanno residenza stabile ed abituale in Italia e che siano cittadini italiani o stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, o infine cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Come chiedere l’assegno di accompagnamento?

L’assegno è erogato a domanda dell’interessato, corredata dalla documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Da quando spetta l’assegno di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento scatta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta o a quello di perfezionamento dei requisiti, se successivo.

L’assegno di accompagnamento spetta agli eredi?

L’assegno di accompagnamento non è reversibile: pertanto, in caso di morte del titolare, non viene versato agli eredi.

Quando l’assegno di accompagnamento non spetta?

L’assegno di accompagnamento non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza con rette a carico della pubblica amministrazione. Viene inoltre sospeso in caso di ricoveri ospedalieri per periodi superiori a 30 giorni.

L’assegno di accompagnamento fa reddito?

L’indennità di accompagnamento e le misure compensative dell’inabilità non rientrano in nessuna nozione di reddito, discendendo da ciò che detti emolumenti non devono mai essere computati al fine di stabilire la soglia reddituale dell’assistito rilevante per la sua compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali.