PER PERSONE CON DISABILITA’ 

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VADEMECUM NORMATIVA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

PER PERSONE CON DISABILITA’ 

INDICE

TEMAARGOMENTO PAG.
CERTIFICATO INPS DI LA DOMANDA  
INVALIDITA’E/OLA VISITA  
DISABILITA’IL VERBALE/I VERBALI  
 Q CODE  
INVALIDITA’, PENSIONE E IDENNITA’COS’E’riferimenti e percentuali 
 PRESTAZIONI ECONOMICHEIndennità accompagnamento 
  Assegno mensile 
  Pensione inabilità 
  Altre indennità 
LEGGE 104ASPETTI GENERALI  
 DECORRENZA E DURATA  
 QUANTO SPETTA  
 PRECISAZIONI  
 DOMANDA  
ASSISTENZA SANITARIAASSISTENZA PROTESICA E AUSILIRiferimenti normativi 
  Strutture autorizzate 
 SUSSIDI TECNICI E INFORMATICIAliquote ausili 
  Aliquote sussidi tecnici e informatici 
  Documentazione richiesta 
 ESENZIONI E TIKETInfo generali 
  Chi ha diritto 
  Procedure 
  Consigli pratici 
AUTO E PATENTEPATENTE SPECIALE NUOVA  
 RINNOVO PATENTE SPECIALE  
 ACQUISTO AUTOScegliere l’auto 
  Agevolazioni per l’acquisto 
 MODIFICHE E AUSILI  
 PASS DISABILI  
 ESENZIONE BOLLO AUTO  
TESSERA MOBILITà   
    
    
    
LAVOROAGEVOLAZIONI  
 LISTE SPECIALI  
    
    
    
    

CERTIFICATO INPS DI INVALIDITA’E/O DISABILITA’

È l’INPS l’ente che decide sull’invalidità/disabilità di una persona e sulla sua condizione che dia accesso ai benefici della Legge 104. Ma è la persona che si deve attivare per essere sottoposta alla visita o all’esame della documentazione. È la persona che lo chiede. Come?

LA DOMANDA

“Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.”

LA VISITA 

” L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS. Nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC), la visita avviene, direttamente presso i Centri medico-legali dell’INPS.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

IL VERBALE/ I VERBALI

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale/i verbali di visita, che viene/vengono invia/i all’interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria idonea a confermare la minorazione da richiedere agli interessati o alle competenti Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l’interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro)” (.dal sito INPS)

Il verbale per la disabilità (L. 104), è a parte rispetto gli altri (invalidità o altro).

Q CODE

Per accedere a vari servizi e benefici, al fine di evitarvi di portarvi dietro tutto il plico dei verbali, l’Inps ha istituito nel 2022 il Q code, un codice come quello del Green Pass, che viene fotografato da un’applicazione sul cellulare di chi vuole controllare la vostra situazione. Il Q code viene da voi richiesto sul sito dell’INPS, che vale la pena di consultare spesso.

INVALIDITA’, PENSIONE E INDENNITA’

https://www.pensionielavoro.it/site/home/wikiprevidenza/cosa-si-ottiene/prestazioni-assistenziali/tutto-quello-che-ce-da-sapere-su-invalidita-civile.html

L’INVALIDITÀ

“Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).” (.dal sito INPS) Infatti per cause di lavoro l’Ente di riferimento è l’INAIL.

L’invalidità viene riconosciuta attraverso la visita di cui sopra.

“Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civiliiciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:

Percentuale di invaliditàBenefici ottenibili
fino al 33%Nessun riconoscimento
dal 46%Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
dal 33% al 73%Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66%Esenzione ticket sanitario
Dal 74% al 100%Prestazioni economiche

(.dal sito INPS)

PRESTAZIONI ECONOMICHE 

L’invalidità può dal luogo ad alcune prestazioni economiche, che variano in base alla tipologia, al grado, alla situazione economica, all’età e altro:

  • Per gli invalidi civili:
    • pensione di inabilità (invalidi totali);
    • indennità di frequenza (minori invalidi);
    • assegno mensile (invalidi parziali);
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i ciechi civili:
    • pensione ai ciechi assoluti;
    • pensione ai ciechi parziali;
    • indennità speciale;
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i sordi:
    • pensione;
    • indennità di comunicazione.

In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e redditualitrasmessi telematicamente dal cittadino

L’indennità di accompagnamento non dipende dal reddito della persona invalida. Essa viene corrisposta “per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.”

L’assegno mensile invece  è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 13 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.”

La pensione di inabilità è riconosciuta ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 67 anni (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 13 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Esistono poi altre indennità: quella mensile di frequenza “ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, la “pensione non reversibile ai ciechi assoluti, l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, la pensione non reversibile per ciechi parziali, una indennità speciale ai ciechi parziali, la pensione non reversibile per i sordi (tra 18 e 67 anni), l’indennità di comunicazione (indipendente dal reddito).” (.dal sito INPS)

Tali prestazioni economiche non vengono erogate in alcuni casi (es. ricovero ospedaliero, spostamento di residenza in altro Stato, situazione lavorativa, reddituale ecc.).

I requisiti per l’accesso a queste indennità sono descritti sul sito dell’INPS.

LEGGE 104

ASPETTI GENERALI

Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave vengono concesse, in presenza di determinate condizioni, alcune forme di sostegno.

TUTELE PER I LAVORATORI

lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa di:

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

TUTELE PER I GENITORI E PER I CAREGIVER

genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di:

  •  tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale;
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore,possono beneficiare in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale.

genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

DECORRENZA E DURATA

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.

Dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.

QUANTO SPETTA

Le indennità per i permessi sono così corrisposte:

  • permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.

La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro, quindi, non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.

Il pagamento dell’indennità avviene nelle seguenti modalità:

  • per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS;
  • per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato e per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.

Nel caso di part-time vericale e misto fino al 50% dell’orario di lavoro limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Nel caso di part-time vericale e misto con percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Il riproporzionamento è da effettuarsi anche nel caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale (CIG/FIS). I permessi non possono essere richiesti durante le pause contrattuali.

PRECISAZIONI

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su sei giorni della settimana o cinque giorni se effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

Questi permessi e il congedo straordinario per assistere disabili gravi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Il giorno di permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro, compreso in qualsiasi intervallo orario, va considerato pari a un solo giorno di permesso. Lo stesso vale per il lavoro notturno che, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, è pur sempre una prestazione relativa a un unico turno di lavoro.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.

Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

COME FARE DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’INPS il modello di domanda, deve inoltrare anche il modulo “Portatori di handicap che lavorano – familiari di portatori di handicap: permessi richiesti da Operai/e agricoli/e” per ciascuno dei mesi interessati.

In caso di adozione nazionale/internazionale, è necessario fornire informazioni relative a:

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

(.dal sito INPS)

ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA PROTESICA E AUSILI

Aspetti generali.

L’Assistenza protesica è l’insieme delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell’ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito.

La materia che fino al 2017 è stata regolamentata, a livello nazionale, dal DM 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe” è stata modificata dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” .Tale decreto ha riformulato nel nuovo nomenclatore (di cui all’Allegato 5) le prestazioni e le tipologie di dispositivi, erogabili dal SSN, che si articolano nei seguenti tre elenchi:

  • elenco 1: protesi e ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi;
  • elenco 2A: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
  • elenco 2B: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato.

Il DPCM 12.1.2017, citato, ha inoltre definito all’art.18 “I nuovi destinatari dell’assistenza protesica” e all’allegato 12 le nuove “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica“.

La regione del Veneto per revisionare, quindi, tutto il percorso riabilitativo-assistenziale nonché le modalità erogative correlate alle prestazioni di assistenza protesica, anche in virtù delle funzioni che il D.P.C.M. demanda alle regioni stesse in termini di miglioramento dell’accesso alle cure attraverso la semplificazione delle procedure, di promozione dell’appropriatezza prescrittiva, di monitoraggio della corretta applicazione della normativa, ha istituito con DGR n. 850 del 13.6.2017 il Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica (TRAP), che dovrà garantire un completo approccio sotto tutti i profili.

Riferimenti normativi

D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”. Emendato con D.Lgs 25.01.2010, n. 37 Recepimento Direttiva 2007/47/CE.

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”

Decreto Ministeriale – 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.”

Disposizioni Regionali attuative

DGR n. 1162 del 11.08.2020 – Revisione della disciplina regionale inerente la fornitura delle prestazioni di assistenza protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte degli erogatori di dispositivi ortoprotesici, ottici e audio protesici

DGR n. 330 del 26.3.2019 – Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica tra le strutture pubbliche della Regione del Veneto.
DGR n. 1303 del 16.8.2017 – DGR n. 428 del 6-4-2017 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502″ – recepimento e prime disposizioni attuative”: modifica.

Strutture autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica

In attuazione della  DGR n. 330 del 26.3.2019, con i Decreti del Direttore di Area Sanità e Sociale 

  • n. 46 del 13 aprile 2021 “DGR n. 330 del 26.3.2019 – Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica tra le strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978 della Regione del Veneto ” 
  • n. 47 del 13 aprile 2021 “DGR n. 330 del 26.3.2019 – Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica tra le strutture pubbliche della Regione del Veneto

sono state autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica rispettivamente le strutture private accreditate individuate dalle Aziende ULSS tra le strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978, e le unità operative pubbliche delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere/IRCSS della Regione Veneto.

I decreti e i relativi allegati sono consultabili ai seguenti link:

La prescrizione di prestazioni di assistenza protesica a carico del SSN potrà pertanto essere effettuata da parte di specialisti competenti per classe di ausilio (ai sensi della DGR 330/2019) ed incardinati nelle strutture elencate negli allegati ai due decreti.

Anche i medici SAI, in possesso di specializzazione competente per classe di ausilio (ai sensi della DGR 330/2019), operanti presso le Unità Operative individuate negli allegati al citato Decreto n. 47 o nelle strutture distrettuali/ambulatoriali sono autorizzati ad effettuare le prescrizioni di protesi, ortesi ed ausili.

(dal sito della Regione Veneto)

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

L’aliquota ridotta per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

  • servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie)
  • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
  • protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
  • poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

  • facilitare
    • la comunicazione interpersonale
    • l’elaborazione scritta o grafica
    • il controllo dell’ambiente
    • l’accesso all’informazione e alla cultura
  • assistere la riabilitazione.

La documentazione richiesta

Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all’ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.

(da Agenzia delle entrate- persone con disabilità. Altre agevolazioni ; vedi anche Quadro Riassuntivo)

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER INVALIDITÀ

Informazioni generali

L’esenzione per invalidità è certificata da una tessera di esenzione rilasciata dall’Ulss di residenza o di domicilio dell’assistito purché regolarmente iscritto al Servizio Sanitario. L’esenzione per invalidità viene riconosciuta solo su richiesta del cittadino italiano, comunitario o straniero extracomunitario.  

Chi ha diritto

Hanno diritto di chiedere l’esenzione dal pagamento del ticket i cittadini italiani:

  • con la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario rilasciata da una Azienda Ulss che siano in possesso del certificato di invalidità e che abbiano:
  • la residenza in un Comune dell’Ulss;
  • la residenza in un Comune fuori dell’Ulss e il domicilio nell’Ulss. La tessera di esenzione ha la stessa durata della tessera sanitaria provvisoria, ricevuta come domiciliato (minimo 3 mesi massimo 1 anno) ed è rinnovabile. In  questo caso, salvo situazioni di particolare urgenza, per ottenere la tessera di esenzione dal pagamento del ticket l’Ulss di domicilio deve richiedere l’autorizzazione all’Ulss di residenza.

Hanno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket i cittadini stranieri e comunitari con la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario rilasciata dall’Ulss che abbiano:

  • la residenza in un comune dell’Ulss. In  questo caso la tessera di esenzione ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno;
  • il domicilio in un comune dell’Ulss. In  questo caso la tessera di esenzione ha la stessa durata del domicilio (minimo 3 mesi, massimo 1 anno), ma non oltre la durata del permesso di soggiorno.

Cittadini italiani, cittadini stranieri extracomunitari o comunitari residenti in Italia, già in possesso di attestato di esenzione, che acquisiscono la residenza in un comune dell’Ulss

Hanno diritto al riconoscimento dell’esenzione presentando i seguenti documenti:

  • la Tessera Sanitaria (TS-CNS);
  • la tessera sanitaria cartacea dell’Azienda Ulss di provenienza;
  • la tessera di esenzione dell’Azienda Ulss di provenienza;
  • il verbale di invalidità. In questi casi verrà rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all’Ulss con l’indicazione del medico curante e l’attestazione di esenzione.

Cittadini italiani, cittadini stranieri extracomunitari o comunitari residenti in Italia, già in possesso di attestato di esenzione, che acquisiscono il domicilio in un comune dell’Ulss (minimo 3 mesi massimo 12 mesi rinnovabili) 

Hanno diritto al riconoscimento dell’esenzione presentando i seguenti documenti:

  • la Tessera Sanitaria (TS);
  • la tessera sanitaria cartacea dell’Azienda Ulss di provenienza;
  • l’attestato di esenzione;
  • il verbale di invalidità (se residente fuori dalla Regione Veneto). In questi casi verrà loro rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all’Ulss con l’indicazione del medico curante, munita dell’attestazione di esenzione.

Cittadini stranieri extracomunitari e comunitari non residenti in Italia, dimoranti in un comune dell’Azienda Ulss, precedentemente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (sempre in qualità di dimorante) già in possesso di attestato di esenzione

Hanno diritto al riconoscimento dell’esenzione presentando i seguenti documenti:

  • la Tessera Sanitaria (TS);
  • la tessera sanitaria cartacea dell’Azienda Ulss di precedente iscrizione;
  • l’attestato di esenzione;
  • il verbale di invalidità. In questi casi verrà rilasciata la tessera sanitaria di iscrizione all’Uss con l’indicazione del medico curante, munita dell’attestazione di esenzione.

Cittadini italiani, stranieri extracomunitari o comunitari, residenti in un comune fuori dall’Ulss, con domicilio nell’Ulss, che durante il domicilio richiedono il rilascio di una nuova esenzione

Devono presentare i seguenti documenti:

  • la Tessera Sanitaria (TS);
  • il verbale di invalidità;
  • la tessera sanitaria cartacea. In questi casi verrà rilasciata l’attestazione di esenzione previa autorizzazione dell’Ulss di residenza.

Procedure

COSA FARE.    Per ottenere l’esenzione bisogna rivolgersi al distretto di residenza (o di domicilio), muniti di un documento di identità e del verbale di invalidità o documento equivalente. Per questi documenti non è ammessa l’autocertificazione

Se non è possibile andare personalmente, bisogna compilare il Modulo di delega per richieste al Distretto. La persona delegata deve essere munita di:

  • modello di delega
  • un documento di identità in originale del delegato;
  • un documento di identità in originale o fotocopia del delegante.

COSA SI OTTIENE.   Se si ha diritto all’esenzione viene rilasciata la relativa attestazione indicante l’eventuale data di scadenza (in base alla scadenza stabilita dal certificato della Commissione invalidi civili). 

VALIDITÀ.     In genere l’esenzione per invalidità è illimitata. Tuttavia, può essere limitata, quindi scadere ed eventualmente essere rinnovata, quando è prevista una successiva visita di controllo dopo un determinato periodo di tempo. In questo caso, per ottenere il rinnovo della esenzione, bisogna presentare il nuovo certificato di invalidità.  

COME SI USA            Al momento della richiesta della prestazione sanitaria bisogna esibire il tesserino del medico recante l’attestato di esenzione al medico prescrittore. 

Ultimo aggiornamento: 23/08/2019

(dal sito della Regione Veneto)

Consigli pratici

L’esenzione segue il certificato di invalidità. Senza questo, o scaduto questo, decade l’esenzione. Quando si va al Distretto per richiederla, bisogna portarsi dietro la documentazione (o il QCODE), meglio se in fotocopia.

Quando ci viene rilasciato il certificato di esenzione, dobbiamo mostrarlo  al Medico di Base, in modo che lo possa scrivere sulle ricette e sulle impegnative. Meglio segnarselo, perché quando faremo una visita specialistica, sarà comodo ricordarselo per eventuali ricette/impegnative che lo Specialista ci voglia prescrivere.

AUTO E PATENTE

PATENTE SPECIALE NUOVA

Al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. La patente speciale va conseguita dopo un esame di guida di un autoveicolo adattato. A Verona se ne occupa il consorzio delle scuole- guida, BusCar,(045 542181).

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, divisi nelle maggiori Aziende USL.

La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni

RINNOVO PATENTE SPECIALE

La patente speciale va rinnovata ogni 5 anni sino all’età di 70, la Commissione può ridurre la durata quinquennale in funzione della patologia riscontrata.

Tra i 70 e 80 anni si rinnova ogni 3 anni, oltre gli 80 anni il rinnovo si fa ogni 2 anni 

Per rinnovare la patente speciale occorre presentare la documentazione necessaria: patente speciale in corso, certificato medico, documentazione invalidità ecc. Nel nostro caso (lesione al midollo) viene chiesto il referto di una visita neurologica. A Verona finora (gennaio 22) la visita avviene al Palazzo della Sanità in via S. D’Acquisto. Si consiglia di scendere la rampa di accesso in auto.

Tuttavia, il DPR 90 del 2014 (Decreto Semplificazione) ha stabilito che, qualora la disabilità sia certificata come stabilizzata e non soggetta a modificazioni, non sarà più necessario sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Provinciale, equiparando di conseguenza la procedura a quella di tutti gli altri automobilisti. 

È necessario inoltre preventivamente effettuare due versamenti su bollettini di c/c postale precompilati (si trovano allo sportello delle poste) rispettivamente di €. 10,20 sul c/c 9001 e 16 euro sul cc n. 4028, e fare una fototessera.

ACQUISTO AUTO

Scegliere l’auto

Per l’acquisto di un’auto si dovrà tener conto di vari parametri:

Dal punto di vista meccanico, occorre il cambio automatico. Sarebbe possibile modificare anche un’auto con cambio tradizionale, ma diventa più costoso e difficile, le officine lo sconsigliano.

Dal punto di vista della carrozzeria, si deve considerare: 

  • le dimensioni, che andranno adattate alle proprie esigenze, tenendo conto dell’ingombro della carrozzina e delle condizioni del disabile. Se l’auto verrà guidata da questi, la larghezza e l’apertura delle porte dovrà consentire il montaggio e lo smontaggio delle ruote, le operazioni di trasferimento ecc. Il bagagliaio deve essere abbastanza capiente da permettere carico e scarico della carrozzina intera più eventuali bagagli. 
  • L’altezza del sedile, che deve essere regolabile al fine di permettere al conducente le operazioni in autonomia se possibile e comunque il trasferimento dalla carrozzina al sedile se possibile
  • La possibilità di ribaltare i sedili posteriori per fare spazio
  • La richiudibilità del baule in autonomia
  • Il numero di porte (con la carrozzina pieghevole sono necessarie 5 porte, con quella a telaio rigido meglio 3 porte)
  • L’accessibilità al portabagagli

Oggi si possono trovare anche auto usate dotate degli ausili nelle officine meccaniche che li montano (che però non sono molte).

Agevolazioni per l’acquisto

Le agevolazioni riguardano l’IVA (4%) e l’IRPEF (19%)

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:

1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità 

2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore o dall’officina incaricata)

3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Gli obblighi dell’impresa: Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – GENNAIO 2022

La documentazione. Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare: 

1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico

2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi) 

3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria

4. copia della “certificazione di handicap o di invalidità” rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità 

MODIFICHE E AUSILI ALLA VETTURA

Le modifiche dell’auto necessarie sono indicate dalla Commissione Medica Provinciale, sul certificato rilasciato al momento della visita.

Ci sono vari dispositivi di freno e acceleratore manuale (a pulsante, a cerchiello, a scomparsa…), l’officina a cui vi rivolgete sarà in grado di consigliarvi al meglio. Sceglietene una che vi faccia provare i dispositivi, in modo da facilitarvi la scelta. 

Come si è detto, è preferibile modificare un’auto col cambio automatico perché non ci sarà bisogno di inserire anche la leva della frizione. Guidare con le mani presuppone attenzione costante e prontezza di riflessi; peraltro, l’impulso motorio è più immediato alle mani che ai piedi. Non dover occuparsi anche della leva del cambio perciò facilita la guida. 

Se potete caricarvi la carrozzina da soli ed eseguire il trasferimento con facilità, non avrete bisogno di altro. Altrimenti, esistono dei dispositivi che aiutano le manovre, basta farsi consigliare e dare un’occhiata su internet. I dispositivi variano anche in relazione alla vostra carrozzina (telaio rigido o pieghevole).

Le modifiche dell’auto sono soggette all’IVA al 4% e alle detrazioni Irpef solo a patto che la fattura venga emessa a parte (non contestualmente all’acquisto, cioè prima si pagano le modifiche e dopo si paga l’auto, con due fatture diverse).

PASS DISABILI ( CUDE)

Il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) permette di parcheggiare nei posti sosta riservati alle persone con disabilità, e, qualora fossero occupati, anche nei posti a pagamento in maniera gratuita, e nei posti con disco orario, senza limitazioni. Permane però il divieto di sosta in zona rimozione. Il pass consente inoltre l’accesso alla zona ZTL in qualsiasi orario, ma non permette l’accesso alle corsie preferenziali. Il  CUDE ha validità su tutto il territorio europeo, ma è opportuno informarsi su possibilità e limitazioni che potrebbero variare nel tempo e nello spazio.

Il CUDE spetta alle persone con capacità di deambulazione ridotta o impedita, ha la durata di 5 anni e si chiede al Comune di residenza (per il comune di Verona si accede all’URP situato in via Adigetto su prenotazione). Dopo i 5 anni viene confermato mediante presentazione di certificato del medico di famiglia che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Tuttavia, può essere rilasciato anche temporaneamente, in questo caso avrà una durata inferiore.

Per ottenerlo, si deve prenotare un appuntamento, in cui si presenterà il modulo di richiesta previsto dal Comune, accompagnato da:

  • Documento di identificazione in corso di validità
  • Verbale della commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 Legge 35/2012, dove sia specificato che l’interessato ha diritto al contrassegno o certificato medico in originale rilasciato dal medico del Distretto Sanitario di appartenenza, dal quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto il contrassegno ha titolo ai sensi dell’art. 381 DPR 495/1992
  • Due foto recenti a colori, formato tessera, dell’avente diritto. Per le caratteristiche richieste, vedere la sezione Contenuti Collegati
  • Per i contrassegni temporanei (validità inferiore a 5 anni) 2 marche da bollo da Euro 16,00

Per il rinnovo, invece:

  • Documento di identificazione in corso di validità
  • Vecchio permesso in originale
  • Certificato del medico di base in originale che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio
  • Due foto a colori, formato tessera, dell’avente diritto. La foto dev’essere diversa da quella utilizzata per il precedente permesso e di non oltre sei mesi. Per le caratteristiche richieste, vedere la sezione Contenuti Collegati.

I rinnovi si effettuano solo se il verbale di invalidità civile è stato rilasciato dall’INPS senza limiti, oppure con certificato medico rilasciato dal medico del Distretto Sanitario di appartenenza.

Nota bene: Se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, allegare copia della nomina.

I contrassegni temporanei (validità inferiore ai 5 anni) non sono rinnovabili. È necessario richiedere un nuovo permesso.

Il CUDE, in quanto permesso di sosta, segue il disabile, perciò:

  • non deve essere usato che dallo stesso
  • può essere utilizzato anche su altra vettura, purché questa serva per il trasporto della persona con disabilità.

Nel caso venga utilizzato per l’accesso alla ZTL, invece, è associato alla vettura, pertanto, se se ne usa un’altra, si deve comunicare via e-mail il cambio targa.

(vedi sul sito del comune di appartenenza)

ESENZIONE BOLLO AUTO

L’auto del disabile è esente dalla tassa di circolazione (“Bollo”). 

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Attenzione: Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi:  al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

(da Agenzia delle entrate- persone con disabilità. Agevolazioni per settore auto)

DISABILITY CARD

Una tessera che agevola l’accesso dei disabili a vari servizi e che andrà a sostituire la certificazione dell’invalidità civile e del riconoscimento della legge 104. E’ La Disability Card, al via da aprile 2022, che sostituirà tutti i certificati richiesti per accedere gratuitamente o con riduzioni a musei, attività culturali e ricreative, usufruire di sconti, convenzioni e tariffe agevolate con enti pubblici e privati. La card permetterà di snellire la burocrazia.

La Disability Card rientra nel progetto europeo finalizzato all’introduzione di una tessera che permetta l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione europea. L’obiettivo è garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità. Lo strumento, una card unica appunto, dovrebbe essere uguale in tutti i Paesi aderenti e rilasciata sulla base di criteri omogenei. Partecipano al progetto 8 paesi dell’Unione: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania e, naturalmente, Italia.

La tessera riporterà nome, cognome, data di nascita, il numero seriale e la data di scadenza. Ci sarà anche un QR code e la foto della persona.

Come richiederla
L’Inps metterà sul proprio sito una sezione apposita con la modulistica necessaria per richiederla. Si potrà fare domanda da aprile 2022. La card sarà gratuita e sarà spedita, su richiesta, come documento plastificato e in un secondo momento ci sarà anche una versione digitale.

(Da “La Nazione” del 17/12/21)

LAVORO

agevolazioni

Liste speciali