Si considerano barriere architettoniche quelle strutture, ambienti, percorsi che costituiscono oggettivamente un ostacolo fisico per soggetti diversamente abili che purtroppo non sono in grado di percorrere, visitare o, più in generale, hanno importanti difficoltà motorie per poter superare gli ostacoli presenti nell’ambiente (ad esempio un gradino). Sono da considerarsi barriere architettoniche anche situazioni ambientali che non consentono un utilizzo nella maniera standard da parte di un soggetto afflitto da handicap (ad esempio il tipo di sanitari e la loro dislocazione in un locale bagno, oppure la pendenza di una rampa pedonale).

La disciplina in materia di barriere architettoniche si è evoluta nel tempo, diventando relativamente complessa. Al fine di capirne l’evoluzione normativa ed individuare meglio le applicazioni al singolo caso, è utile elencare qui di seguito le norme principali che hanno affrontato il tema fino ad arrivare a quella oggi in vigore e applicabile, dal 1978 ad oggi.

D.P.R N. 384 DEL 27 APRILE 1978

“Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.”

Questo Decreto prevedeva che gli edifici di proprietà pubblica (come scuole, università, ospedali, municipi, stazioni ferroviarie, aeroporti) fossero soggetti a tale regolamento.

Il D.P.R 384 del 27 Aprile 1978 è stato totalmente abrogato secondo quanto poi previsto dall’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

LEGGE N. 41 DEL 1986

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato conosciuta anche come la “Legge finanziaria 1986”, rimanda al rispetto delle disposizioni previste nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 riguardo all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di progetti di costruzione, o ristrutturazione, di opere pubbliche.

Vieta l’erogazione da parte dello Stato, o di altri enti pubblici, di contributi, o agevolazioni, per la realizzazione di progetti in contrasto con le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Le amministrazioni pubbliche erano tenute alla realizzazione di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche presenti gli edifici pubblici già esistenti non conformi alle prescrizioni del D.P.R. 384/1978.

LEGGE N. 13 DEL 1989

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

– L’articolo 1, in particolare al comma 3 prescrive la progettazione, la quale deve comunque prevedere:

accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini, o idonei mezzi di sollevamento;

l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al comma 4 del medesimo articolo è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate, ai sensi della presente legge, firmata da un professionista abilitato.

All’articolo 2, comma 2, nel caso in cui il condominio rifiutasse di assumere, o non assumesse in maniera assoluta entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto da parte del disabile, (o di un suo tutore ai sensi del titolo IX del libro primo del codice civile) le deliberazioni dell’assemblea condominiale, di cui al comma 1 del presente articolo (con le maggioranze previste dall’articolo 1136, comma 2 e 3 del codice civile) possono essere installate, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili reversibili, ed è possibile modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, per agevolare l’accessibilità agli edifici, agli ascensori e alle rampe.

D.M. N. 236 DEL 14 GIUGNO DEL 1989

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Questo D.M. è applicabile agli edifici sia di proprietà privata che pubblica, o che possono avere destinazione ad uso residenziale o aperti al pubblico, come ad esempio: teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale riunioni, alberghi, ristoranti e locali notturni.

L’articolo 4 del Decreto, “Criteri di progettazione per l’accessibilità” è particolarmente importante per i progettisti. Stabilisce i requisiti dei diversi componenti edilizi (come, ad esempio, porte e balconi), degli arredi fissi, di spazi interni (come servizi e cucine) e di spazi esterni alle residenze (come autorimesse, ascensori, percorsi in generale).

Questo D.M. è di rilevante importanza, dato che per quanto riguarda il restauro architettonico di beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo storico ed artistico, disciplina gli interventi per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche.

LEGGE N.104 DEL 1992

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è in vigore dal 8 febbraio del 1992.

Emanata al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona affitta da handicap, promuovendone la piena integrazione nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo umano, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

Questa legge (come previsto dall’articolo 3, comma 4) si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione e da accordi internazionali.

La legge inoltre regola dettagliatamente il tema del superamento delle barriere architettoniche: l’articolo 23 riguarda la “Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”, mentre l’articolo 24 tratta della “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.”

D.P.R. N. 503 DEL 24.07.1996

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”

All’articolo 1, comma 2, introduce la definizione di barriera architettonica:

gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente, o temporanea; gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, ipovedenti e sordi.

Questo decreto contempla quanto contenuto nel D.M. 236/89 e integrato con norme tecniche di ausilio alla progettazione dell’accessibilità di edifici esistenti e di spazi esterni, come: parcheggi, arredo urbano, scale, rampe, attraversamenti pedonali, marciapiedi e addirittura la segnaletica come i semafori.

Per gli edifici scolastici, detta come le caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche debbano interessare non soltanto le strutture interne ed esterne, ma anche il disegno degli arredi, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in funzione del tipo e grado d’invalidità.

Gli edifici distribuiti su più piani e non dotati di ascensore, devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale, o raccordato con rampe (con inclinazioni ai sensi dell’art. 23 del presente D.P.R.).

Specifiche disposizioni sono previste inoltre per la definizione di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità come i mezzi di trasporto pubblico.

IL D.P.R. 380 DEL 2001

“Testo Unico in materia di edilizia”

Riunisce in un solo strumento legislativo tutte le disposizioni normative che regolano il superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Nella Parte II, “Normativa tecnica per l’edilizia”, Capo III, vi sono due sezioni:

I Sez.:la prima dedicata agli interventi nel settore “privato” e la seconda a quelli del settore “pubblico”. La prima sezione, agli artt. 77- 81, riporta le disposizioni della L. 13/1989, salvo alcuni successivi coordinamenti ed aggiornamenti, mentre all’art. 82 – costituente di per sè la seconda sezione – riporta l‘art. 24 della legge quadro n. 104/1992, con i dovuti adattamenti normativi. Infine, il T.U. stabilisce i criteri per la definizione di opere – sia negli edifici pubblici che privati aperti al pubblico – difformi rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutte quelle che impediscano la fruibilità a persone disabili (dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 82, comma 6, del presente D.P.R.).

La I Sez., agli artt. 77- 81, riporta quanto prevede la L. 13/1989, fatti salvi alcuni successivi coordinamenti ed aggiornamenti;

l’art. 82 – costituente la II Sez.- riporta l’art. 24 della legge quadro n. 104/1992, con gli opportuni adattamenti normativi. Concludendo, il T.U. stabilisce i criteri per la definizione di opere, sia per quanto riguarda edifici pubblici che privati aperti al pubblico, difformi rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutte quelle che impediscano la fruibilità a persone disabili (dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 82, comma 6, del presente D.P.R.). A seguito dell’entrata in vigore della presente disposizione tutti i Comuni devono adeguare, pertanto, i propri regolamenti edilizi.

“LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE”

Nella G.U.n. 114 del 16 maggio 2008 il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”

Dette Linee guida sono rivolte, nello specifico a liberi professionisti ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che, in qualità di responsabili del procedimento ovvero progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, soggetti finanziatori, si trovano ad affrontare il tema dell’accessibilità dei luoghi di interesse culturale, come ad esempio: parchi e giardini storici, aree e parchi archeologici, spazi urbani, edifici e complessi monumentali, luoghi di culto, spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche.

Al paragrafo 2.3, tra i “Criteri per la progettazione e la gestione”, le linee guida danno importanti riferimenti tecnici-regolamentari come l’orientamento, il superamento delle distanze, il superamento dei dislivelli, la fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature, il raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio, l’allestimento di spazi espositivi ed il monitoraggio e la manutenzione.

Attraverso la progettazione delle opere per l’abbattimento, ovvero per il superamento delle barriere architettoniche, il progetto ha elevate probabilità di essere approvato e finanziato con contributi pubblici a fondo perduto quando lo stesso rispetta anche le più restrittive delibere comunali in materia di accessibilità da parte di disabili motori.

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