Non autosufficienze: dalle Regioni ok al piano triennale 2022-2024 con uno stanziamento per quest’anno di 882 milioni

Progetti e iniziative potranno essere destinate a soggetti anziani non autosufficienti, persone con disabilità grave o gravissima, caregiver e famiglie

Il Piano per la Non Autosufficienza 2022-2024, con relativo riparto delle risorse del Fondo per il triennio, sottoposto nei giorni scorsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Conferenza delle Regioni, ha ricevuto il via libera dal tavolo dei rappresentanti regionali. “È un traguardo molto importante per le politiche sociali del territorio”, ha annunciato il Presidente della Regione Molise, Donato Toma (che ha presieduto la Conferenza delle Regioni del 3 agosto scorso). “Sul provvedimento – ha spiegato Toma – c’è stata una lunga istruttoria tecnica e una fruttuosa interlocuzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni. Il Piano individua, nel limite delle risorse previste, lo sviluppo degli interventi per la graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Poi sulla base delle indicazioni nazionali saranno le Regioni – ha proseguito Toma – ad adottare un Piano regionale per la non autosufficienza, con la programmazione degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione, facendo ricorso al fondo nazionale, eventualmente integrato con risorse proprie”.

I piani Regionali – ha concluso il Presidente del Molise – scaturiranno dopo il confronto con autonomie localiparti sociali ed enti del Terzo settore e prevedranno il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti”.

COS’È IL PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Il PNNA, relativo al triennio 2022-2024 costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Il Piano per la Non Autosufficienza 2022-2024 si sviluppa come ulteriore evoluzione della precedente programmazione, scaturita dalla L. 33/2017 e dal D. Lgs. 147/2017, basata sull’avvio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e disabilità.

COME SI DECLINA A LIVELLO REGIONALE

Gli stanziamenti complessivi sono stati suddivisi tre tutte le regioni sulla base di criteri già utilizzati per i precedenti contributi previsti dal Fondo per le non autosufficienze. Per accedere alla propria “quota”, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano nazionale, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse previste dalla ripartizione, eventualmente integrate con risorse proprie.

Il Piano regionale, ovvero l’atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Il Piano regionale o l’atto di programmazione dovranno contenere:

  1. a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;
  2. b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
  3. c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane;
  4. d) la programmazione delle risorse finanziarie;
  5. e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
  6. f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle “Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente”.

QUANTE SONO LE RISORSE

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.

Le somme ripartite alle regioni nelle annualità 2022, 2023 e 2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della Tabella 1, contenuta nel testo del Decreto e che riportiamo di seguito.

RegioniABCD
Quota %2022 (€)2023 (€)2024 (€)
Abruzzo2,3718.660.00018.976.00020.120.000
Basilicata1,058.267.0008.407.0008.914.000
Calabria3,4226.928.00027.383.00029.035.000
Campania8,5467.241.00068.376.00072.501.000
Emilia-Romagna7,7561.020.00062.051.00065.794.000
Friuli-Venezia Giulia2,3418.424.00018.736.00019.866.000
Lazio9,1572.043.000 73.260.00077.680.000
Liguria3,2825.825.00026.262.00027.846.000
Lombardia15,93125.427.000127.545.000135.239.000
Marche2,8022.046.00022.419.00023.771.000
Molise0,655.118.0005.204.0005.518.000
Piemonte7,9162.280.00063.332.00067.153.000
Puglia6,6852.596.00053.484.00056.711.000
Sardegna2,9222.991.00023.379.00024.790.000
Sicilia8,1964.485.00065.574.00069.530.000
Toscana7,0255.273.00056.206.00059.597.000
Umbria1,7113.464.00013.691.00014.517.000
Valle d’Aosta0,251.968.0002.002.0002.122.000
Veneto8,0463.304.00064.373.00068.256.000
Totale100,00787.360.000800.660.000848.960.000

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTI

L’Art. 1, comma 162 della Legge di Bilancio 2022 prevede che “[…] i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree”:

  1. a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche a integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
  2. b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenzetemporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali; frequenza centri diurni e semiresidenziali;
  3. c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.

Sono previsti, inoltre, interventi per le persone con disabilità gravissima condizionati dall’ISEE. Quest’ultimo dovrà essere inferiore a 50.000 euro, accresciuti a 65.000 in caso di beneficiari minorenni.

Gli interventi per le persone in condizione di disabilità grave, anche nella forma di trasferimenti monetari invece, sono consentiti a condizione che vengano inseriti nel progetto personalizzato.

CHI SONO I BENEFICIARI

In continuità con il precedente Piano, e in una ottica di transizione, il Piano individua fra i propri destinatari diretti i seguenti target:

  • persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima. Per gli interventi rivolti a tali beneficiari sono riservate risorse del Fondo per una quota compresa fra un minimo del 40% ed un massimo del 60%;
  • persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e/o persone con disabilità grave. Ai fini esclusivamente del PNNA, rientrano tra queste ultime le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti o disabili.

Le persone con disabilità rappresentano una categoria trasversale a tutte le misure assistenziali individuate o agli interi processi assistenziali che dovranno essere sviluppati e perseguiti in modo integrato.

Si terrà conto di quanto stabilito dalla legge delega sulla disabilità e in particolare di quanto già sperimentato nel Piano precedente per i Progetti di Vita Indipendente che seguiranno quanto indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, che prevedono progetti coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente).

Nel richiamare la Legge delega sulla disabilità, si legge nel testo del Piano nazionale, è importante ricordare che la stessa Legge prevede l’adozione di una definizione di disabilità coerente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). È prevista, inoltre, l’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF), e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

In aggiunta a quanto sopra descritto, sarà rilevante e di estrema importanza, l’adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD.

Disponibile a questo link il testo completo del Piano Nazionale e della comunicazione alla Conferenza delle Regioni

Da: Osservatoriomalattierare.it