I lavoratori con una invalidità civile superiore al 50 per cento possono assentarsi per trenta giorni all’anno.

Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50 per cento hanno la possibilità di fruire ogni anno di 30 giorni (anche non continuativi) di congedo per effettuare cure connesse al proprio stato. Si tratta di un congedo poco conosciuto e raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti cicli di cure. Il decreto di riforma dei congedi parentali (D.lgs. 119/2011) ha riformulato la disciplina di questo istituto, abrogando le norme originarie del 1971 e del 1988.

I requisiti per accedere ai permessi per cure sono: riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 50 per cento; richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale appartenente a una struttura pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione medica degli invalidi civili, accompagnato dalla prescrizione delle cure da parte del medico, e indicando i giorni in cui si intende fruire del beneficio. Il lavoratore è tenuto, inoltre, a documentare di essersi sottoposto alle terapie, presentando, al termine del periodo di congedo, idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la cura. Nei casi di cicli di terapie, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con una sola attestazione cumulativa.

I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel cosiddetto periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, i 30 giorni vanno computati all’interno dell’anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, e nel caso di fruizione parziale nell’anno, i giorni residui non si trasferiscono all’anno successivo.

Le assenze per congedo per cure vengono retribuite con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia. Con riferimento al settore privato, però, sulla scorta di chiarimenti intervenuti da parte del ministero del Lavoro, per questo tipo di congedo non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell’Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal contratto nazionale di riferimento. In ogni caso, i primi tre giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.

LA DOMANDA

Sono un lavoratore portatore di handicap assunto dalla Pubblica amministrazione. Ho diritto ai 30 giorni per cure?

Il congedo per cure spetta sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del pubblico; tuttavia, per poterne beneficiare  è necessario possedere un riconoscimento di invalidità  civile superiore al 50 per cento, che non corrisponde al verbale  di handicap ai sensi  della L.104/1992, utile invece per la fruizione di altri permessi  e congedi  laddove sia dichiarato lo stato di gravità.

(Tratto da Famiglia Cristiana)

4 pensiero su “IL CONGEDO PER CURE, UNA POSSIBILITÀ POCO CONOSCIUTA”
  1. sono invalido al 55% ma il datore di lavoro non mi ha mai riconosciuto il congedo straordinario (Articolo 7 del D.Lgs. 119/2011) di 30gg l’ anno in quanto asserisce che, la legge parla di “cure”; Quindi ogni volta che ho fatto visite/esami diagnostici relative alle mie patologie per cui ho ottenuto l’ invalidità del 55%
    devo prendere dei gg di ferie.
    Attendo un Vs gentile parere

    1. Buonasera Sig. Gianfi,
      intanto grazie per aver visitato il nostro piccolo sito associativo, poi tenga ben presente che non siamo un sito di assistenza, ma le risposte che diamo sono frutto delle ns conoscenze e/o esperienze.
      Detto questo, il contenuto del citato art. 7 … Le è ampiamente noto.
      Il punto chiave qual è: è il termine usato dal legislatore “cure”! Questo comprende anche visite ed esami diagnostici?
      Secondo noi Sì, se sono necessari per la gestione/monitoraggio della patologia invalidante.
      La giurisprudenza e la prassi amministrativa considerano “cure” non solo le terapie attive (es. fisioterapia, trattamenti), ma anche Visite specialistiche, Esami diagnostici, Controlli periodici, Accertamenti clinici, Percorsi terapeutici prescritti, purchè prescritti e collegati alla patologia per cui è stata riconosciuta l’invalidità.
      A ns parere il datore di lavoro non può obbligarti a usare le ferie per visite o esami legati alla tua invalidità.
      Il datore di lavoro può solo verificare che la documentazione sia corretta e che la visita/esame sia collegata alla patologia invalidante
      Non può entrare nel merito clinico, né può interpretare la legge in modo restrittivo.
      Citiamo due casi di giurisprudenza:
      1. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 11031 del 26 aprile 2021
      2. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza del 14 febbraio 2019
      Il giudice ha chiarito che “la nozione di cura non può essere interpretata in senso restrittivo, dovendo comprendere anche gli accertamenti necessari alla gestione della patologia invalidante”.

  2. Salve sono Uliti Monica
    Sono invalida al 67%, ma il Dirigente scolastica, non mi consente di utilizzare il congedo per cure perché interpreta la parola cura come mera somministrazione di terapia farmacologica o psicologica. Soffro di patologie autoimmuni, croniche e rare la cui unica terapia è il monitoraggio costante, attraverso visite specialistiche, esami strumentali laboraroriali, costringendomi a prendere malattia ogni volta che devi sottopormi a controlli strettamente connessi alle mie patologie.
    In attesa di vostre cordiali saluti
    I

    1. Buongiorno Sig.ra Monica,
      intanto grazie per aver visitato il nostro piccolo sito associativo, poi tenga ben presente che non siamo un sito di assistenza/consulenza, ma nel limite del possibile rispondiamo sempre alle richieste che ci arrivano, ma le risposte che diamo sono frutto delle ns conoscenze e/o esperienze e non hanno alcun valore legale.
      A nostro parere l’interpretazione data dal suo dirigente ci pare decisamente restrittiva.
      Gli articoli letti sino ad oggi portano in una diversa direzione, pertanto con la premessa che il suo caso deve essere bene approfondito (a tutela sua e anche del datore di lavoro), le suggeriamo di appoggiarsi ad un patronato o organizzazione sindacale per avere anche la necessaria (se del caso) tutela legale per far rispettare i suoi diritti.
      Cordiali saluti.

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