Procedure più semplici, più digitale e aggiornamento degli obblighi: le modifiche al registro unico nazionale del Terzo Settore introdotte dal decreto 13 gennaio 2026

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il decreto 13 gennaio 2026 che interviene sul DM 15 settembre 2020, n. 106, norma di riferimento per la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Su cosa interviene il decreto con le novità

Il provvedimento, recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita’ di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” non sostituisce la disciplina esistente, ma la integra e la modifica in diversi punti operativi. L’obiettivo è adeguare il sistema alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, migliorare il funzionamento digitale del registro e rendere più lineari gli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore. Le modifiche toccano aspetti centrali come l’iscrizione, il deposito degli atti, le modalità di comunicazione con gli uffici e le procedure di cancellazione. La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2 bis del DM 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale.

Comunicazioni digitali e procedure più snelle

Uno degli elementi più evidenti del decreto è il rafforzamento della gestione digitale: le comunicazioni tra gli uffici del RUNTS e gli enti avvengono infatti in via prioritaria attraverso il sistema informatico, consolidando un modello già avviato ma ora reso più strutturato.
Accanto alla digitalizzazione, il decreto introduce una serie di semplificazioni procedurali che riguardano sia la fase di iscrizione sia gli adempimenti successivi. L’intervento complessivo punta a ridurre i passaggi amministrativi e a rendere più fluido il rapporto tra enti e pubblica amministrazione.

Iscrizione al registro

Tra le novità più operative c’è la possibilità di affidare a un soggetto terzo la presentazione della domanda di iscrizione: tale delega può essere conferita direttamente attraverso il sistema informatico del RUNTS e viene automaticamente associata alla pratica. Questo consente agli enti di gestire la procedura in modo più flessibile, anche attraverso intermediari, senza modificare la titolarità della richiesta. Viene inoltre chiarito che la domanda può essere trasmessa non solo dal legale rappresentante, ma anche da un suo delegato.
Parallelamente, il decreto aggiorna alcune informazioni richieste in fase di iscrizione, con particolare attenzione ai dati di contatto e agli elementi utili alla gestione interna degli uffici.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure, qui di seguito alcune delle novità introdotte:

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

Il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: modifica che favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

Aggiornamento annuale dei dati sociali

Le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. L’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV).

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale  o se l’ente sia soggetto a revisione legale). Il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso.

Cancellazione dal Runts

Viene contemplata l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento, non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie: in tale ipotesi l’art. 24 co. 3 precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

Devoluzione del Patrimonio

Vengono dettagliate all’art. 25 del DM 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. In questa seconda ipotesi, l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al RUNTS, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari

Comunicazioni e notifiche

Si stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio).
Importante: viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato)

I comitati

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

Altre novità riguardano i modelli standard di statuto

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali, l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard. Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico. Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 co.1. lett. b) DM106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.