Passeggeri con disabilità, nuove tutele in Europa: accompagnatore gratuito anche in aereo
Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme per rafforzare i diritti dei viaggiatori in caso di disservizi, con una novità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta: quando la presenza di un accompagnatore è necessaria per ragioni di sicurezza, il suo viaggio in aereo sarà gratuito. Previste anche regole più chiare per rimborsi e reclami
Aumentano le tutele per chi viaggia nell’Unione europea: il 20 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva (con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni) un aggiornamento delle norme sui diritti dei passeggeri UE, che riguarda i diversi mezzi di trasporto e punta a rendere più efficaci le procedure in caso di disservizi.
Tra le novità di maggiore interesse per le persone con disabilità c’è il riconoscimento del diritto a viaggiare gratuitamente per l’accompagnatore quando la sua presenza è richiesta per rispettare i requisiti di sicurezza del trasporto aereo. Una misura che mira ad avvicinare le tutele previste per chi vola a quelle già riconosciute negli altri principali mezzi di trasporto.
Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che comprende anche la revisione specifica dei diritti dei passeggeri aerei approvata nel 2026.
Accompagnatore gratuito in aereo: quando spetta
La novità riguarda una situazione precisa. Se la compagnia aerea richiede che una persona con disabilità o a mobilità ridotta viaggi con un accompagnatore per rispettare i requisiti di sicurezza applicabili, dovrà consentire a quest’ultimo di viaggiare gratuitamente. La misura è stata esplicitamente prevista nell’accordo europeo sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri.
Non si tratta, quindi, di un diritto generalizzato a un accompagnatore gratuito per qualsiasi volo: la gratuità è collegata alla necessità dell’accompagnamento ai fini della sicurezza, nei casi previsti dalla normativa. La nuova disposizione mira a evitare che il costo del secondo biglietto ricada sulla persona con disabilità quando è la stessa compagnia a richiedere la presenza di un’altra persona.
Come anticipato, la misura si affianca al regolamento europeo sul trasporto aereo delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, il regolamento (CE) n. 1107/2006, che già riconosce il diritto all’assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo, entro l’ambito previsto dalle sue disposizioni. Il regolamento vieta inoltre, salvo specifiche eccezioni legate alla sicurezza o all’impossibilità fisica di trasporto, di rifiutare una prenotazione o l’imbarco per ragioni connesse alla disabilità o alla mobilità ridotta.
Le altre tutele previste per persone disabili in aereo
- L’intervento sui diritti dei passeggeri si inserisce in un percorso di aggiornamento della normativa europea dedicata al trasporto aereo. Il Regolamento (UE) 2026/2202 sui diritti dei passeggeri aerei, già pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, introduce ulteriori disposizioni che interessano i viaggiatori con disabilità, tra cui:
- Informazioni accessibili. Le informazioni fornite ai passeggeri nell’ambito delle disposizioni interessate dal regolamento devono essere disponibili in un formato accessibile.
- Posto gratuito accanto all’accompagnatore. Per le categorie di passeggeri individuate dalla norma, tra cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta che abbiano segnalato le proprie esigenze di assistenza, è previsto che l’accompagnatore possa sedere gratuitamente in un posto adiacente, alle condizioni stabilite dal regolamento.
- Priorità all’imbarco. Le persone interessate, i loro accompagnatori e i cani da assistenza riconosciuti devono ricevere la priorità prevista dalle nuove disposizioni.
- Assistenza in caso di disservizi. Quando si verificano cancellazioni, ritardi o problemi con le coincidenze, la riprotezione e l’assistenza devono tenere conto delle esigenze specifiche di queste persone.
È importante precisare che le disposizioni sui posti adiacenti e sull’assistenza si applicano secondo le condizioni indicate dal regolamento: non vanno interpretate come una garanzia indiscriminata di posto accanto per qualsiasi accompagnatore, indipendentemente dalla situazione e dalle condizioni previste.
Rimborsi entro 14 giorni comprese le commissioni
Un’altra novità riguarda i passeggeri che acquistano un biglietto aereo attraverso un’agenzia di viaggi o una piattaforma online: in caso di cancellazione del volo e quando spetta il rimborso, le nuove regole chiariscono tempi e responsabilità. La nuova norma approvata prevede che i passeggeri avranno diritto al rimborso integrale, comprese le eventuali commissioni di intermediazione, entro 14 giorni. La compagnia aerea dovrà trasferire l’importo del biglietto all’intermediario entro un massimo di sette giorni, che dispone poi di altri sette giorni per versarlo al passeggero. Gli intermediari dovranno informare i passeggeri, al momento della prenotazione, sulle modalità di rimborso applicabili.
Moduli comuni per chiedere rimborsi e compensazioni
Si facilita anche la procedura per richiedere eventuali risarcimenti in caso di disservizi: per semplificare le procedure, i passeggeri potranno utilizzare moduli standardizzati a livello europeo per presentare le richieste di rimborso o compensazione, qualora ne ricorrano i presupposti. I moduli saranno messi a disposizione sul sito web della Commissione europea in tutte le lingue ufficiali dell’UE e riguarderanno le diverse modalità di trasporto.
L’obiettivo è rendere più semplice l’esercizio dei diritti, riducendo le differenze tra le procedure adottate dai diversi operatori. Le nuove disposizioni puntano inoltre a migliorare l’informazione sulle modalità con cui presentare un reclamo quando una richiesta non viene soddisfatta.
Più poteri alle autorità nazionali che vigilano sui diritti dei passeggeri
Le nuove regole prevedono anche un rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei diritti dei viaggiatori: allo scopo, le autorità potranno intervenire di propria iniziativa, avviando indagini, ispezioni e audizioni, senza dover necessariamente attendere una segnalazione individuale.
Per le persone con disabilità, un controllo più efficace può contribuire a contrastare le violazioni e a migliorare l’applicazione concreta delle tutele.
Quando entreranno in vigore le nuove regole?
Il Parlamento europeo ha approvato il testo sulle tutele generali il 20 ottobre 2026. Al momento dell’annuncio, l’iter richiedeva ancora il passaggio formale in Consiglio e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. L’applicazione delle nuove disposizioni è prevista dal 23 ottobre 2027, in coincidenza con quella del regolamento aggiornato sui diritti dei passeggeri aerei. Quest’ultimo, il regolamento (UE) 2026/2202, è già stato adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 2 ottobre 2026.
fonte disabili.com
